Infortunio sul lavoro: la responsabilità del committente non è in re ipsa ma va verificata la sua ingerenza nell'esecuzione del lavoro/servizio

20 Aprile 2023

Il committente che non si sia in alcun modo ingerito nelle scelte di sicurezza non può ritenersi responsabile in re ipsa in caso di infortunio.

Il committente risponde sempre, unitamente all'appaltatore, in caso di infortunio del lavoratore, anche se non si è in alcun modo ingerito nelle scelte sulle misure di sicurezza da adottare?

In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell'opera/servizio da eseguire. Tale presupposto fattuale non potrebbe rinvenirsi laddove la società committente non si sia in alcun modo ingerita nelle scelte di sicurezza, rimaste pertanto affidate all'appaltatore.

Sulla questione è bene precisare la non configurabilità di una responsabilità del committente in re ipsa, ossia per il solo fatto di aver affidato in appalto determinati lavori o un servizio, nonostante la legge preveda in capo a tale soggetto una serie di obblighi connessi al contratto commerciale (art. 26 del D.lgs. n. 81/2008).

Ne consegue che, in linea generale, il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore (di regola l'appaltatore), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, ma tale regola non può essere oggetto di un'applicazione automatica.

Non potendosi esigere dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento del lavoro/servizio, al fine di escluderne la responsabilità è, dunque, necessario verificare in concreto se vi sia stata o meno una qualche incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, tenuto conto della specificità del lavoro/servizio da eseguire, dell'adeguatezza delle capacità organizzative dell'appaltatore scelto, nonché dell'agevole ed immediata percepibilità di eventuali situazioni di pericolo.

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