Reperibilità attiva del lavoratore e diritto alla fruizione del riposo compensativo
20 Aprile 2023
In tema di servizio medico di pronta disponibilità va esclusa la nullità dell'articolo 7, comma 9, CCNL del 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL comparto sanità del 7 aprile 1999) per violazione dell'articolo 9 del d.lgs. n. 66/2003, in quanto tale norma si limita a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore effettivamente prestate in regime di reperibilità attiva, sicché, in caso di chiamata effettiva del dipendente, e a prescindere da una sua richiesta, andrà comunque riconosciuto il diritto alla fruizione del riposo compensativo, nel rispetto dell'art. 36 Cost. e dell'art. 5 della Dir. 2003/88/CE.
Invero, la norma contrattuale disciplinante la reperibilità attiva è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità e la stessa non incide sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati dalle norme dettate dai contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo. Potrebbe interessarti |