Lavoro
ilGiuslavorista

Reperibilità attiva del lavoratore e diritto alla fruizione del riposo compensativo

20 Aprile 2023

Nella seguente ordinanza la Corte Suprema di Cassazione affronta il tema concernente l'orario di lavoro ed i riposi compensativi.

In tema di servizio medico di pronta disponibilità va esclusa la nullità dell'articolo 7, comma 9, CCNL del 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL comparto sanità del 7 aprile 1999) per violazione dell'articolo 9 del d.lgs. n. 66/2003, in quanto tale norma si limita a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore effettivamente prestate in regime di reperibilità attiva, sicché, in caso di chiamata effettiva del dipendente, e a prescindere da una sua richiesta, andrà comunque riconosciuto il diritto alla fruizione del riposo compensativo, nel rispetto dell'art. 36 Cost. e dell'art. 5 della Dir. 2003/88/CE.

Invero, la norma contrattuale disciplinante la reperibilità attiva è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità e la stessa non incide sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati dalle norme dettate dai contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo.

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