Opposizione a decreto ingiuntivo: qual è l’ambito di applicazione ratione temporis della Riforma Cartabia?
26 Aprile 2023
Al fine di individuare il momento di instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si deve tener conto del disposto di cui al comma 3 dell'art. 643 c.p.c. (ai sensi del quale la notificazione del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite), come interpretato da Cass., sez. un., n. 20596/2007, secondo cui «la notificazione del ricorso e del decreto è condizione per il determinarsi della litispendenza, ma non coincide anche con il momento in cui si verifica» che, «secondo i principi generali che reggono i procedimenti su domanda di parte, è quello in cui è proposta domanda d'ingiunzione»: pertanto, «la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso».
Considerato che il nuovo rito di cui al d.lgs. n. 149/2022 si applica alle sole opposizioni a decreto ingiuntivo in cui il ricorso monitorio sia stato depositato successivamente al 28 febbraio 2023 e che, nel caso di specie, il ricorso monitorio è stato depositato l'11 novembre 2022, il presente giudizio è assoggettato al rito anteriore a quello introdotto dal d.lgs. n. 149/2022. Potrebbe interessarti |