Opposizione a decreto ingiuntivo: qual è l’ambito di applicazione ratione temporis della Riforma Cartabia?

Redazione scientifica
26 Aprile 2023

Il Tribunale di Salerno, con il provvedimento in esame, ha fornito importanti indicazioni in merito all'ambito di applicazione ratione temporis della riforma del processo civile, in caso di instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Al fine di individuare il momento di instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si deve tener conto del disposto di cui al comma 3 dell'art. 643 c.p.c. (ai sensi del quale la notificazione del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite), come interpretato da Cass., sez. un., n. 20596/2007, secondo cui «la notificazione del ricorso e del decreto è condizione per il determinarsi della litispendenza, ma non coincide anche con il momento in cui si verifica» che, «secondo i principi generali che reggono i procedimenti su domanda di parte, è quello in cui è proposta domanda d'ingiunzione»: pertanto, «la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso».

Considerato che il nuovo rito di cui al d.lgs. n. 149/2022 si applica alle sole opposizioni a decreto ingiuntivo in cui il ricorso monitorio sia stato depositato successivamente al 28 febbraio 2023 e che, nel caso di specie, il ricorso monitorio è stato depositato l'11 novembre 2022, il presente giudizio è assoggettato al rito anteriore a quello introdotto dal d.lgs. n. 149/2022.

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