Tutela risarcitoria del terzo trasportato a valle della decisione delle Sezioni Unite n. 35318/2022

Claudio Russo
03 Maggio 2023

Lo scritto si propone di svolgere in estrema sintesi una valutazione dell'interpretazione data all'art. 141 cod. ass. dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella decisione n. 35318 del 2022, avuto riguardo ai principali profili problematici che la disposizione presenta all'operatore.
Introduzione alla lettura dell'art. 141 cod. ass.

Sin dalla sua introduzione, il sistema di risarcimento diretto del terzo trasportato, previsto all'art. 141, d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private, d'ora innanzi “cod. ass.”), ha attirato un vivace e articolato dibattito in seno alla giurisprudenza pratica e teorica.

Nella sua apparente linearità, infatti, il sistema congegnato dal legislatore delegato – sulla scorta della spinta comunitaria a una progressiva affermazione del diritto del terzo danneggiato, ivi incluso il passeggero, coinvolto in un sinistro, a ottenere sicuro ristoro in un orizzonte temporale ragionevole (v. così art. 5, par. 1., Dir. 90/232/CEE) – ha dato luogo a una disposizione, a detta degli osservatori più attenti, «tanto inutile quanto ambigua» (…) «redatta in termini tali da fomentare le più bizantine discussioni su chi, cosa ed a quali condizioni potesse invocarla» (v. M. Rossetti, Le questioni pacificate e le questioni irrisolte nella giurisprudenza di legittimità in tema di assicurazione della r.c.a., a quindici anni dal codice delle assicurazioni, in Ass., 2020, p. 19), offrendo soluzioni foriere di «un vero e proprio pasticcio in cui è davvero arduo districarsi» (M. Bona, Risarcimento del danno, procedure di liquidazione e azione diretta nel “codice delle assicurazioni”: prime riflessioni critiche, in Resp. civ. prev., 2005, p. 1207 s.).

La ragion d'essere della previsione è chiara: favorire il terzo trasportato, evitandogli defatiganti lungaggini nella liquidazione dell'indennizzo, soprattutto in presenza di circostanze non chiare nella ricostruzione della responsabilità dell'incidente. Che – tanto all'impresa del vettore, quanto a quella del veicolo antagonista – hanno sovente consentito buon gioco nell'imporre l'instaurazione di un giudizio, negando in fase stragiudiziale la responsabilità dei rispettivi assicurati, entrambi gravati dalla presunzione di responsabilità, ex art. 2054, co. 1, c.c., e solidalmente tenuti al risarcimento (tra le altre, v. Cass. n. 7500/2004, in Arch. Circolaz., 2004, p. 982).

I notevoli e frequenti problemi interpretativi che la norma ha presentato – e che ci si accinge ad esaminare – sono stati di recente, e ripetutamente, affrontati dalla Cassazione, da ultimo con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 35318/2022, che finalmente dovrebbe consegnare al mercato una “bussola” per orientarsi con sicurezza nella sua interpretazione ed operatività in concreto.

Le soluzioni data ai (problematici) presupposti indennitari: chi

Secondo la disciplina vigente, l'impresa del veicolo su cui viaggia il terzo trasportato è tenuta a risarcirlo, nei limiti del massimale minimo di legge, ed è legittimata passiva nell'azione risarcitoria eventualmente intrapresa, in sede giudiziale, dal terzo trasportato, salva la facoltà di essere estromessa a seguito dell'intervento dell'impresa assicuratrice del veicolo antagonista che riconosca la responsabilità del proprio assicurato. La medesima compagnia ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa del responsabile civile, “nei limiti ed alle condizioni previste” nell'ambito della procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 cod. ass.

Ora, sotto il profilo soggettivo, l'art. 141, co. 1, cod. ass., si riferisce ai danni subiti «dal terzo trasportato», ovvero a chiunque abbia preso posto, anche irregolarmente, all'interno del veicolo: nel novero dei soggetti che sono da considerarsi legittimati all'azione diretta vi è anche – come ricordano le Sezioni Unite – il proprietario del veicolo, nell'eventualità che lo stesso risulti trasportato (§ 13).

Per come è strutturata la disposizione, emerge che, nell'ipotesi di sinistro mortale, gli eredi del congiunto deceduto possono agire iure hereditatis nei confronti dell'assicurazione del vettore, ma nel contempo sono inevitabilmente costretti ad agire nei confronti della Compagnia del responsabile civile, qualora azionino una pretesa risarcitoria iure proprio (v. n. 14388/2019, confermata dalle Sezioni Unite, § 17; ne denuncia, sotto questo aspetto, l'evidente irrazionalità, M. Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, III, Padova, 2013, p. 469 s.).

Il passeggero conserva intatta la possibilità di azionare la propria pretesa tanto nei confronti del vettore, quanto del conducente o del proprietario del veicolo antagonista e, stando a quanto da ultimo sostenuto dalla Sezioni Unite, anche verso la compagnia che presta la copertura in favore di quest'ultimo (§ 11; sulla gamma delle azioni esperibili dal passeggero si è pronunciata a più riprese la Consulta, che ha favorito una lettura della norma costituzionalmente orientata: Corte Cost. n. 205/2008; n. 440/2008; n. 191/2009).

Benché possa apparire di immediata intuibilità, la nozione di “terzo trasportato”, rilevante anche ai fini dell'applicazione dell'art. 122, co. 2, cod. ass.L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto»), nasconde qualche insidia sul piano dell'effettiva individuazione pratica, per i casi in cui non sia possibile determinare immediatamente, per le peculiari dinamiche del sinistro, chi avesse preso posto nel veicolo quale passeggero.

Sul punto è intervenuta di recente la III Sezione della Suprema Corte, con la decisione n. 30723/2022, la quale – per i casi ivi semplificati, tra cui quello «in cui tutti gli occupanti del veicolo siano deceduti e lo stesso veicolo sia stato distrutto completamente sì che non sia possibile comprendere chi lo guidava e nemmeno raggiungere tale prova attraverso altre prove non relative alle sue condizioni» – ammette che, tramite la prova presuntiva, possa giungersi all'identificazione del conducente, che sarà il soggetto che aveva la disponibilità giuridica del veicolo o colui al quale il veicolo era stato affidato: da qui, l'individuazione del terzo trasportato è invero conseguenza logica.

Quali tipologie di sinistri rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 141 cos. ass.?

Viene a questo punto da interrogarsi circa la tipologia di sinistri che rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 141.

In effetti, è questo il tema d'indagine su cui le Sezioni Unite sono state chiamate direttamente a pronunciarsi, sollecitate dall'ordinanza interlocutoria n. 40885/2021, che ha rilevato che il ricorso di legittimità poneva la questione della «applicabilità dell'art. 141 cod. ass. (anche) in caso di sinistro nel quale non risultino coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava la persona trasportata deceduta».
Al riguardo, si è registrato un contrasto di posizioni: da un lato, Cass. civ., n. 16477/2017, che ha rilevato come «a ben guardare, la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per l'integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi»; dall'altro, Cass. civ., n. 25033/2019, secondo la quale la disposizione presupporrebbe «il coinvolgimento di (almeno) due veicoli sia il presupposto per l'operatività della norma, non richiedendosi, invece, necessariamente la loro collisione, essendo, così, la stessa destinata ad operare anche con riferimento a quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai quali non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 2054, comma 2) cod. civ.».

In quest'ultimo senso deporrebbe tanto l'argomento letterale, dacché l'art. 141 consente l'esercizio dell'azione diretta «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», quanto la proiezione teleologica della disposizione, orientata – come già evidenziato – a non ritardare il risarcimento al trasportato, data l'eventuale necessità di individuare le responsabilità nel caso in cui il sinistro coinvolga due o più veicoli e, quindi, a soddisfare un'esigenza che non ricorre quando il veicolo coinvolto sia solo quello in cui viaggiava il danneggiato. In tale direzione si era accodata anche Cass. n. 17963/2021, per la quale l'esigenza di tutela rafforzata del trasportato posta alla base dell'art. 141 cod. ass. emergerebbe soltanto nell'ipotesi in cui nel sinistro siano coinvolti una pluralità di veicoli, perché solo in questo caso acquista significato la possibilità di agire nei confronti dell'assicurazione del vettore «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro».

Le Sezioni Unite – a mio sommesso avviso, condivisibilmente – aderiscono al primo orientamento: se è vero che, ai fini della procedura, si prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, inevitabilmente la norma non ha preso in considerazione l'ipotesi del sinistro che abbia visto coinvolto un solo veicolo. D'altro canto, il “meccanismo” delineato dall'art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile: la prima, che eroga il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro e la seconda, che si rivale successivamente nei confronti della seconda (l'impresa di assicurazione del responsabile o corresponsabile civile), previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. A tal stregua, viene altresì evidenziato che le finalità e i presupposti di operatività dell'art. 141 cod. ass. consentirebbero di confermare che per realizzare la fattispecie di sinistro tra due veicoli non è necessaria una collisione tra gli stessi ma è sufficiente il loro mero coinvolgimento.

Si consideri, ancora, che, secondo le Sezioni Unite, l'art. 141 cod. ass. dovrebbe operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa, con conseguente coinvolgimento, per esso, del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (in questo senso, v. già Cass. 5 luglio 2017, n. 16477. Aderisce alla tesi delle Sezioni Unite, tra le altre, il Tribunale di Pavia sez. III, 5 dicembre 2022, G.U. G. Rocchetti).

A quest'ultimo proposito, pare, tuttavia, doversi convenire con quell'opinione che ritiene che, per tale via, l'esigenza di pronta rivalsa in favore dell'impresa gestionaria, attorno al quale gravita il sistema dell'azione diretta del terzo trasportato, verrebbe ad essere frustrata: il sistema risarcitorio di cui all'art. 141 – si è correttamente rilevato – «non può esser esteso sino al punto di annichilire le esigenze di sana e prudente gestione delle imprese assicurative dei vettori (e dell'intero sistema rc auto), le quali devono poter controbilanciare gli oneri a cui vengono sottoposte con la possibilità di recuperare quanto pagato al trasportato mediante procedure certe ed automatiche» (M. Hazan, V. Piccolo, Sinistro con veicolo non identificato o non assicurato: l'originale interpretazione della Cassazione sull'applicabilità dell'azione del terzo trasportato, in Danno resp., 2018, p. 250).

Invero, sul piano pratico, le conseguenze potrebbero essere particolarmente penalizzanti per la gestionaria, se è vero che questa potrebbe rischiare di vedersi opporre dal FGVS limitazioni e/o franchigie, siccome consentito dall'art. 283 cod. ass.

Senza contare la disparità di trattamento tra il terzo trasportato e il conducente danneggiato, che dovrebbe, invece, giocoforza esperire l'azione di cui all'art. 287 cod. ass., con le relative conseguenze del caso in punto delle predette eccezioni opponibili dal Fondo.

Quello che rimane indubbio – e in merito si è di recente espressa la giurisprudenza di merito – è che l'esercizio dell'azione di cui all'art. 141 non sia ammissibile da parte del trasportato da veicolo non assicurato nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

La ragione è intuibile, perché la ratio di risarcire il terzo trasportato nel modo più semplice e veloce possibile, allocando il rischio assicurativo nel soggetto «per lui più facilmente individuabile» (v., ancora, Cass. civ. 16477/2017), «presuppone un soggetto individuabile perché esiste, in quanto una copertura assicurativa c'è». All'evidenza, la menzione del risarcimento «dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro», ad opera del primo comma dell'art. 141, riguarda un'impresa presente che copre il rischio, e non un'impresa assente, cui si sostituisca quella designata dal FGVS.

Eccezioni

Si è a lungo discusso intorno all'interpretazione dell'incipit dell'art. 141 cod. ass., “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”: il che è diretto portato del più ampio dibattito di carattere generale maturato intorno alla nozione di caso fortuito nell'ambito delle disposizioni del codice civile che disciplinano le ipotesi di responsabilità oggettiva.

Secondo una prima prospettiva, nel “caso fortuito” di cui all'art. 141 andrebbe ricondotto anche il “fatto del terzo”: è questa la tesi che, per quanto minoritaria in sede scientifica (v. M. Rossetti, Le questioni pacificate, cit., p. 19 s.), aveva di recente accolto il favore della giurisprudenza di legittimità. Il riferimento corre alla pronuncia della Terza Sezione, n. 4147/2019 che, ripercorso il dibattito dottrinale maturato sul tema nell'ambito della responsabilità civile generale e, in particolare, di quello da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., ha ritenuto che il “caso fortuito” comprenda non soltanto le cause naturali, ma anche le condotte umane, imprevedibili e autonome, che rappresentino la causa esclusiva dell'evento. L'esito necessitato della divisata conclusione sarebbe che, nell'ipotesi di insussistenza di responsabilità in capo al vettore, qualora provata dalla relativa compagnia, questa può rifiutare l'indennizzo.

Le Sezioni Unite non aderiscono a tale orientamento, sulla scia di quanto già sostenuto dalla III Sezione con la decisione n. 17963/2021. Linearmente, rileva la Corte, l'incipit «salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito» non può che essere letto in correlazione con l'inciso «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro» e tale lettura evidenzia come il legislatore abbia inteso escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la colpa del conducente (§ 18.2).

Non va dimenticato, d'altronde, che l'orientamento pacifico in dottrina e in giurisprudenza, in merito alla prova del caso fortuito, esclude recisamente ogni riferimento all'assenza di colpa (tra le molte, v. Cass. civ., n. 12219/2003). Un tanto, senza contare che, se – come noto – il caso fortuito si atteggia come un fattore estraneo al rischio tipico connesso all'attività svolta dal soggetto o a certe sua qualità, pare difficile sostenere che il comportamento dell'altro conducente, ossia di colui con il quale normalmente ogni guidatore si rapporta, possa essere ricompreso nel suo alveo (in questi termini, v. D. Zorzit, Il caso fortuito e l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni: verso la soluzione dell'enigma, in Danno resp., 2007, p. 621). Il cerchio si chiude: se nessuno dei due conducenti è responsabile – dacché il sinistro è dipeso da un fattore eccezionale ed imprevedibile – il passeggero non può vantare alcun diritto al risarcimento.

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