La Delega fiscale 2023 in tema di modifiche all’impianto doganale e correlative sanzioni
04 Maggio 2023
Le intenzioni di riforma del legislatore in campo doganale e sanzionatorio
In attesa dei decreti legislativi di riferimento, può essere qui utile svolgere alcune riflessioni sull'art. 11, ai fini della revisione della disciplina doganale, attraverso il riassetto del quadro normativo, il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli, il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione, nonché la revisione dell'istituto della controversia doganale, nonché sull'art. 18 ai fini della revisione del sistema sanzionatorio in materia di reati doganali. La revisione della disciplina doganale
Con la legge delega si vuole operare un aggiornamento del vetusto impianto normativo doganale interno, rappresentato dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale contenuto nel d.P.R. del 23 gennaio 1973/43 (TULD), ed una sua ricalibrazione al fine di una maggiore aderenza rispetto a quello unionale rappresentato dal Regolamento 952/2013 istitutivo del Codice doganale dell'Unione (C.D.U.), dal Reg. Delegato 2015/2446 e dal Reg. di Esecuzione 2015/2447, anche rimodulando l'intero impianto sanzionatorio inerente le violazioni doganali, ciò al fine specifico di adeguarlo al dettato del par. 1 dell'art. 42 del CDU che vuole che le sanzioni siano “effettive, proporzionate e dissuasive”, oltre che ai numerosi precedenti della Corte UE intervenuti nel tempo (anche su casi italiani).
Nella relazione illustrativa all'art. 11 emergono i principi ed i criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nell'adozione dei decreti attuativi della delega, ovvero:
Si è preso finalmente atto, formalmente, dell'obsolescenza di vari passaggi del TULD (in più punti incompatibile con la norma unionale di rango sopraelevato direttamente applicabile) e del D.Lgs. 374/1990 (sul Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo), forieri di continue e pericolose incertezze rappresentate dagli operatori, tenuti costantemente a dover calibrare attentamente l'applicazione pratica dei due sistemi normativi.
Ai fini sanzionatori, poi, in attesa di un sistema uniforme a livello unionale, la disciplina del TULD va coordinata anche con le disposizioni contenute nei D.Lgs. 471 e 472/1997, di riforma del sistema delle sanzioni amministrative.
L'attuale impianto normativo del TULD, brevemente, è il frutto della rielaborazione e stratificazione storica delle leggi doganali precedenti ed in particolare della Legge 1424/1940, quale “risultante di quella già vigente nei diversi Stati italiani prima dell'unificazione del Regno” (v. M. Di Lorenzo, in “Corso di diritto doganale”, Milano, pag. 13, 1947) e specialmente del Reg. piemontese del 4.6.1816.
Il nucleo fondativo della normativa doganale italiana è rappresentato dalla Tariffa Doganale del Regno di Sardegna del 9 luglio 1859, estesa ai territori costituenti il Regno d'Italia dai Regii Decreti 4310/1860 e 301/1861, oggetto di riforma con il R.D. 867/1962 che rimase in vigore per parecchi anni prima di essere sostituito dal Testo Unico reso esecutivo con R.D. 6387/1889, a sua volta sostituito dal successivo R.D. n. 20/1896 e dal suo Reg. esecutivo n. 65/1896.
È stato correttamente osservato (v. P. Bellante, in “Il sistema doganale”, Torino, pag. 148, 2020) che tale ultima disposizione, “per le parti non in contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea, è ancora parzialmente in vigore”, come emerge dalla lettura dell'art. 347 del TULD secondo il quale “Fino a quando non sia emanato il regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, restano in vigore le norme regolamentari attuali, in quanto applicabili”, mostrando con tutta evidenza l'impellenza di un approccio organico di riforma del sistema doganale interno.
Tra le varie discrasie tra norma interna ed unionale, la Relazione illustrativa ricorda ad esempio che il TULD, in riferimento al territorio doganale, continua a delimitare tale spazio (v. artt. 1 e 2) riferendosi al solo Stato italiano, sancendo che “Il territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale” e che “Il lido del mare ed i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale”, non già al più ampio “spazio” unionale.
Il TULD, infatti, è precedente alla determinazione del territorio doganale dell'UE ad opera del Reg. CEE n. 2913/92, istitutivo del Codice Doganale Comunitario (CDC), poi confluito nel CDU.
La norma interna disciplina quindi le procedure e gli istituti doganali limitandosi ai movimenti che interessano l'arrivo o la partenza delle merci dal solo “territorio dello Stato”, non anche da quello unionale.
Ulteriori profili, tra i tanti che richiedono una revisione, attengono “all'organizzazione delle strutture e dei servizi doganali, alla disciplina relativa ai requisiti richiesti per lo svolgimento di funzioni di rappresentanza doganale e ai poteri attribuiti alle articolazioni dell'Amministrazione finanziaria”, nonché alla necessità che, in coerenza con l'art. 6 del CDU, gli scambi di informazioni con le autorità doganali e tra queste e gli operatori, avvengano esclusivamente con modalità telematiche, completando a tal fine la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali.
È a tal fine previsto il potenziamento e l'ottimizzazione dello “Sportello unico doganale e dei controlli” (S.U.Do.Co.), attivato in fase sperimentale dall'8.11.2022 presso il porto di La Spezia, la cui origine la si rinviene nell'art. 4, c. 57-60 della L. n. 350/2003, al fine di “semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse”, connesse alle predette operazioni, concentrando tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati ed inoltrando i dati alle amministrazioni interessate per un “coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività”.
In tal modo si è inteso introdurre uno strumento informatico finalizzato a semplificare il dialogo tra la Dogana, gli operatori doganali e gli altri enti di controllo, al fine di rendere completamente digitalizzato il processo di import-export delle merci attraverso la modalità “one stop shop”.
Con il successivo D.P.C.M. n. 242/2010 sono state definite le modalità attuative dello Sportello Unico Doganale, prevedendo:
Con l'art. 20 del D.L. n. 169/2016 (Riforma della portualità) è stata prevista l'implementazione dello Sportello Unico Doganale a tutti i controlli connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale, al fine di favorire un ulteriore recupero della competitività dei nodi della rete logistica nazionale (porti, aeroporti, interporti, autoporti, retroporti), in tal modo rinominando il sistema come “Sportello Unico Doganale e dei Controlli”, quindi S.U.Do.Co..
Con il d.P.R. n. 235/2021 (v. art. 14) viene sottolineato che per il perseguimento delle finalità del S.U.Do.Co. si tengono in considerazione le disposizioni del Reg. UE 2019/1239 (istitutivo di un quadro per un sistema di interfaccia unica marittima europea - “European Maritime Single Window environment”, EMSWe) e del Reg. UE 2020/1056 (relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci), le cui modalità tecniche di realizzazione sono state esplicitate nella Determinazione Direttoriale della Dogana n. 39493 del 28.1.2022 che ha illustrato l'architettura del sistema e ha definito le modalità operative del Portale.
Con la Circolare n. 38 del 7 novembre 2022 la Dogana ha poi fornito chiarimenti riguardo le fasi di attuazione del Portale che prevedono l'implementazione di tre moduli funzionali:
Il potenziamento e l'ottimizzazione del Portale consentirà quindi, una volta a regime, una drastica riduzione dei tempi e dei costi di sdoganamento, oltre ad un migliore monitoraggio dei documenti doganali e della merce oggetto di controllo, anche a seguito dell'introduzione, da ultimo, del Reg. UE 2022/2399, in vigore dal 12.12.2022, con il quale è stato istituito “l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane”, il cui art. 1 afferma che tale sistema mira a fornire “un insieme integrato di servizi elettronici interoperabili a livello nazionale e dell'Unione tramite il sistema di scambi o di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane per sostenere l'interazione e potenziare lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'Unione”.
A tali fini sarà istituito un “sistema di scambio di certificati per l'interfaccia unica doganale dell'UE” (EU Customs Single Window Certificates Exchange System - EU CSW-CERTEX), per connettere gli ambienti nazionali del Portale e i sistemi non doganali unionali che gestiscono specifiche formalità non doganali, così unificando i Portali dei singoli Stati membri ed incrementando la velocità delle attività di controllo, ciò anche al fine di incrementare il tessuto economico unionale.
Con l'art. 11 del DDL è poi previsto un intervento sul D.Lgs. n. 374/1990, al fine di riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento, riscossione, nonché quelle di immissione in libera pratica delle merci e di esportazione delle merci unionali. Si dovrà così procedere, ad esempio, alla riorganizzazione del Capo III del TULD (artt. 55-64) in tema di procedure di accertamento per ricondurlo a coerenza con gli artt. 8 e 9 del decreto citato che hanno di fatto abrogato il Capo III richiamato, nonché all'eliminazione di ogni riferimento al procedimento di ingiunzione fiscale doganale, tuttora previsto dagli artt. 81 e 82 del TULD, ma di fatto abrogato dall'art. 130 del d.P.R. 43/1988, per effetto dei quali i diritti dovuti alla Dogana e non pagati, sono riscossi dal contabile doganale con le norme stabilite dal Testo unico 639/1910.
Da ultimo l'art. 11 del DDL intende procedere ad una revisione dell'istituto della controversia doganale di cui agli artt. 65-76 del TULD, in considerazione della necessità di procedere al suo coordinamento con gli altri rimedi esperibili in sede di accertamento del tributo dovuto.
Anche qui si assiste ad uno scollamento tra testo normativo e vigenza effettiva, nella misura in cui l'istituto è, nei fatti, notevolmente depotenziato rispetto al quadro normativo di riferimento, essendo stato depurato già da tempo sia del procedimento amministrativo di seconda istanza esperibile mediante “ricorso al Ministro per le finanze” (v. art. 68 del TULD), sia soprattutto del supporto del “collegio consultivo compartimentale dei periti doganali” (v. art. 66 del TULD), presentandosi quindi ora come procedimento amministrativo in unica istanza per la risoluzione delle controversie doganali, esperibile solo contro le decisioni emesse dalla Dogana a seguito dei controlli “in linea”, al termine del quale è possibile adire l'autorità giudiziaria tributaria.
Si accoglie quindi con favore l'intento del legislatore di procedere ad una profonda riorganizzazione del sistema doganale nel suo complesso affinché non rimangano attuali alcune osservazioni formulate nel lontano 1947 secondo le quali (v. M. Di Lorenzo, op. cit., pag. 15) “la legge doganale è rimasta bel lungi dal realizzare l'ideale dell'unificazione legislativa di tutti gli istituti doganali, molti dei quali hanno una separata disciplina in altre leggi speciali, di fronte alle quali la legge doganale assume il rango di legge generale”, essendo ora “oltremodo necessaria l'elaborazione di un testo unico ricognitivo” (v. P. Bellante, op. cit., pag. 150), intento che emerge dall'art. 19 del DDL in commento.
Con l'art. 18, c. 3, del DDl il legislatore è intenzionato a rivedere, per quanto qui di interesse, l'impianto sanzionatorio in materia doganale, anche al fine di una sua maggiore aderenza al principio di proporzionalità della sanzione espresso dall'art. 42 del CDU.
In materia è notorio il contrasto del comma 3 dell'art. 303 del TULD rispetto all'art. 42 del CDU nonché al correlato principio di proporzionalità della sanzione sancito nel tempo dalla Corte di Giustizia. La norma unionale impone agli Stati membri UE di adottare un sistema sanzionatorio per la prevenzione e repressione delle violazioni doganali ispirato a criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività, principi frutto di una lunga elaborazione giurisprudenziale della Corte UE, inaugurata a partire dalla sentenza Commissione CEE contro Repubblica Ellenica nella causa 68/88 (v. anche l'art. 49, c. 3, della Carta di Nizza in relazione all'art. 6 del TUE secondo cui “le pene inflitte non devono essere sproporzionate al reato”).
Il principio di proporzionalità della sanzione è strettamente correlato al principio di tutela della libera prestazione dei servizi in territorio UE, sancito dall'art. 56 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'UE).
Al riguardo la Corte UE, nel caso C-482/18, alla ricerca del giusto equilibrio tra la tutela dell'interesse erariale nazionale, diretto ad assicurare l'efficace riscossione dell'imposta, e la necessaria “proporzione” della sanzione inflitta, richiamando in argomento alcuni suoi precedenti (v. C-48/15, p. 59 e C-553/16, p. 57), rilevava sia la sproporzione tra l'interesse statale da tutelare e la sanzione applicata sia il carattere non dirimente né risolutivo del potere dell'amministrazione tributaria di ridurre l'importo delle sanzioni, essendo questa una “semplice facoltà”.
In altre parole per la Corte UE “una sanzione pecuniaria non perde il suo carattere sproporzionato per il solo fatto che le autorità di uno Stato membro possono, a loro sola discrezione, diminuirne l'importo” (C-482/18, punti 52 e 53).
La necessità del rispetto delle libertà sancite dal TUE è ben presente nel pensiero della Corte UE per la quale “le misure amministrative o repressive non devono esulare dai limiti di quanto è strettamente necessario agli obiettivi perseguiti e alle modalità di controllo non devono essere ricollegate sanzioni talmente sproporzionate rispetto alla gravità dell'infrazione da risolversi in un ostacolo alle libertà sancite dal Trattato” (C-210/91, punto 20; v. anche C-50/76 Amsterdam Bulb punto 33, C-203/80 Casati punto 27, C-240/81 Einberger punto 17, C-286/82 Luisi e Carbone e C-68/88 Commissione/Grecia).
La scelta dell'impianto sanzionatorio, quindi, ha evidenti limiti nei principi sanciti dal TUE e dal TFUE, nonché dall'art. 42 CDU il quale, nel consentire agli Stati membri di adottare le misure al fine di assicurare l'esatta riscossione delle imposte e di evitare le evasioni scegliendo le sanzioni che sembrino loro appropriate, impone loro nel contempo di agire nel rispetto del diritto dell'UE e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Al fine di valutare se una sanzione sia conforme o meno al principio di proporzionalità, occorre tener conto, in particolare, della natura e della gravità dell'infrazione che detta sanzione mira a reprimere, nonché delle modalità di determinazione dell'importo della sanzione stessa (v. tra i tanti C-935/19 Grupa Warzywna Sp. z o.o.; EN.SA., C‑712/17, p. 38; Farkas, C‑564/15, p. 59; Euro Team e Spirál-Gép, C-497/15 p. 40 e 58; Chmielewski, C-255/14, p. 21; C-272/13 Equoland; C-263/11 Ainārs Rēdlihs; EMS-Bulgaria Transport, C-284/11, p. 67; Ecotrade, C-95/07, p. da 65 a 67). L'esigenza del rispetto del principio di proporzionalità è stata evidenziata, altresì, dal nostro giudice comune (Cass. n. 25509/2020) che, in relazione all'art. 303 del TULD nonché all'eccepita esigenza dell'operatore di applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 del d.lgs. 472/97 (in luogo di quello materiale) su una dichiarazione doganale contenente più singoli, ha correttamente approcciato il problema dal “punto di vista unionale”, evidenziando la necessità di trovare quell'equilibrio sopra accennato in relazione al principio di proporzionalità.
Così la Corte interna ha lì riferito che “il punto di frizione (apparentemente) sussistente fra ordinamento interno e ordinamento comunitario va allora risolto in modo tale che possa identificarsi un idoneo bilanciamento tra l'interesse a sanzionare e il diritto a non essere eccessivamente sanzionati” per non addivenire, ragionando diversamente, a determinare l'emersione di “profili di incompatibilità comunitaria dell'art. 303 TULD rispetto al principio di proporzionalità, determinati dall'elevato importo della sanzioni astrattamente irrogabili”.
Non si tratta pertanto, ha continuato la Corte italiana, “di privilegiare l'applicazione di una o dell'altra disposizione, quanto, piuttosto, di trovare (se esiste, salva quindi la remissione della questione al giudice delle leggi) quella relazione tra le stesse che consenta di colpire in modo adeguato un comportamento contrario a legge, senza peraltro eccedere al di là dei limiti che il legislatore unitario individua enunciando il criterio di proporzionalità” (richiama Corte di Giustizia C-438/09, Dankowski, p. 37, C-284/11, EMS-Bulgaria Transport, p. 67 e 75; C-272/13, Equoland, nonché Cassazione n. 966/2015).
In argomento il DDl riferisce inoltre che sarà innanzitutto necessario (v. art. 18, c. 3, lett. a)) coordinare la disciplina sanzionatoria contenuta nel TULD in materia di contrabbando dei tabacchi lavorati esteri (v. gli artt. 291-bis, ter e quater) con quella inerente alla fattispecie prevista dalla lett. b), c. 2, dell'art. 18 del DDL, che punta ad introdurre nel Titolo I, capo III-bis, del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo unico accise - TUA), l'illecito di sottrazione, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati prevedendo:
1) la punibilità con la pena detentiva compresa tra due e cinque anni, nonché soglie di non punibilità per applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali e ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi (v. art. 291-bis del TULD); 2) circostanze aggravanti coerenti con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati (v. art. 291-ter del TULD); 3) un'autonoma fattispecie associativa (v. art. 291-quater del TULD) punibile con la pena della reclusione dal tre anni a otto anni; 4) il coordinamento dell'art. 266, c. 1, del c.p.p. in tema di intercettazioni telefoniche; 5) la punizione del tentativo con la stessa pena prevista per il reato consumato (v. art. 293 del TULD); 6) la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito e delle cose che ne sono l'oggetto (v. art. 301 del TULD); 7) nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), la confisca del prezzo, del prodotto o del profitto del reato e, quando essa non è possibile, la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni e altre utilità di cui il soggetto condannato abbia la disponibilità, anche per interposta persona; 8) l'affidamento in custodia dei beni sequestrati agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale (v. art. 301-bis del TULD); 9) la previsione di disposizioni specifiche sulla custodia e vendita delle cose sequestrate e sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate (v. art. 301-bis del TULD); 10) l'estensione infine di tale disciplina alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, su quelli senza combustione e senza inalazione che contengono nicotina nonché sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo (v. gli artt. 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del TUA), con la possibilità di stabilire sanzioni amministrative in luogo di quelle penali.
Occorrerà poi (v. art. 18, c. 3, lett. b)) procedere al riordino della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo I, del TULD in materia di contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati e fuori dal ricorrere di circostanze aggravanti che costituiscono autonome fattispecie di reato e per i quali, ai sensi dell'art. 1, c. 1, del D.Lgs. 8/2016, è stata prevista la depenalizzazione, in relazione alle merci introdotte nel o in uscita dal territorio italiano nei casi rispettivamente previsti dall'art. 79 e 82 del CDU, in relazione al sorgere dell'obbligazione doganale in seguito ad inosservanza.
Al riguardo sarà prevista:
È inoltre previsto (v. art. 18, c. 3, lett. c)) il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel Titolo VII, Capo II, del TULD (dal titolo Contravvenzioni ed illeciti amministrativi), prevedendo, in caso di revisione, l'introduzione di soglie di punibilità, di sanzioni minime o di sanzioni determinate in misura proporzionale all'ammontare del tributo evaso, in relazione alla gravità della condotta.
Da ultimo (v. art. 18, c. 3, lett. d)) si procederà all'integrazione del comma 3 dell'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 (in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), per effetto del quale ad oggi tali entità sono soggette alla sanzione pecuniaria nonché alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2, lett. c), d) ed e) del decreto citato (ovvero divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), ricomprendendo anche le ipotesi sub a) e b) dell'art. 9, c. 2 (ovvero interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito) nei soli casi previsti dal comma 2 dell'art. 25-sexiesdecies (diritti di confine dovuti maggiori a centomila euro e sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote). |