Superlavoro e danno: il lavoratore non è tenuto a provare la violazione di una determinata misura di sicurezza

Teresa Zappia
04 Maggio 2023

Il lavoratore il quale lamenti un danno derivante da superlavoro è tenuto a provare lo svolgimento, eccedente la tollerabilità, della prestazione lavorativa ed il nesso causale con il danno lamentato, ma non anche la violazione di una specifica misura di sicurezza.

Può essere chiesto al lavoratore, che lamenti un danno da superlavoro, la prova della violazione di una specifica misura di sicurezza? Può rilevare la impossibilità per l'ente-datore (ASL) di procedere a nuove assunzioni?

Premesso che la responsabilità ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore - una volta che il dipendente abbia dimostrato quanto sopra - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedirne la verificazione.

Qualora il dipendente alleghi di essere stato sottoposto per molto tempo a superlavoro, ossia a turni e orari particolarmente intensi e prolungati, eccedenti la tollerabilità, egli lamenta un inesatto adempimento datoriale dell'obbligo di sicurezza, sicché è tenuto ad allegare rigorosamente tale inadempimento, evidenziando i relativi fattori di rischio, spettando invece al datore dimostrare che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili o che ricorreva una diversa causa che rendeva l'accaduto a sé non imputabile.

Al lavoratore non potrebbe, invece, imporsi di individuare la violazione di una specifica norma prevenzionistica e ciò deve ritenersi valido anche ove adduca la ricorrenza di prestazioni oltre la tollerabilità, sicché deve ritenersi sufficiente a dimostrare la nocività dell'ambiente di lavoro l'allegazione e la prova dello svolgimento prolungato di prestazioni eccedenti un normale e sostenibile orario lavorativo.

L'eventuale impossibilità per l'ente-datore (ASL) di procedere all'assunzione di nuovo personale potrebbe eventualmente rilevare, unitamente a tutte le altre circostanze di fatto rilevanti, come prova liberatoria sotto il profilo dell'imputabilità della situazione pregiudizievole per il dipendente.

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