Nessuna esenzione IMU per gli alloggi ater

La Redazione
10 Maggio 2023

Nel caso esaminato, l'azienda ricorrente ha affermato che gli alloggi di edilizia sovvenzionata, per caratteristiche e funzione, possono essere considerati alla stessa stregua dei c.d. alloggi sociali, per i quali dal 1° gennaio 2014 è prevista l'esenzione dall'IMU ai sensi dell'art. art. 1, comma 707 della legge n. 147/2013, per cui il Comune non può legittimamente assoggettarli a tassazione, essendo per essi prevista l'esenzione dal tributo.

In tema di IMU, l'esenzione di cui all'art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 prevista per gli alloggi sociali opera alla duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse.

Dal momento che le finalità di carattere sociale svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato, sia un'attività di carattere economico ai sensi di legge, non trova applicazione la suddetta esenzione.

Può riconoscersi solo una detrazione ai fini IMU dell'importo pari ad euro 200,00 (in tal senso, ex multis, Cass., sentenza n. 20135/2019; Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia - Sezione XXVI, sentenza n. 4306 del 30.11.2021; Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Abruzzo, sez. VII, sentenza n. 480 del 29.10.2020).

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