Licenziamento per scarso rendimento: rapporto tra dato temporale e gravità dell'inadempimento

Teresa Zappia
11 Maggio 2023

L'accertato notevole inadempimento degli obblighi contrattuali consente di ritenere legittimo il licenziamento per scarso rendimento anche qualora la condotta addebitata sia stata temporalmente circoscritta.

In tema di licenziamento per scarso rendimento, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il datore - cui spetta l'onere della prova - non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità, ma deve anche dimostrare che la causa di esso derivi dal negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell'espletamento della sua normale prestazione, fatta salva la prova da parte del dipendente della sussistenza di elementi oggettivi ulteriori non imputabili e giustificanti la riduzione della sua attività (es. disponibilità di dotazioni e tecnologie insufficienti o diverse da quelle dei colleghi impiegati nel medesimo settore).

Con riferimento al profilo della gravità della condotta, costituendo tale fattispecie un'ipotesi di recesso datoriale conseguente al notevole inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti in capo al lavoratore (artt. 1453 ss. c.c.), fermo restando che il mancato raggiungimento di un risultato prefissato non costituisce ex se inadempimento, qualora siano individuabili dei parametri per accertare se la prestazione sia eseguita con diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, lo scostamento da essi può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione, sulla scorta di una valutazione complessiva dell'attività resa per un apprezzabile periodo di tempo.

Dovrebbe, pertanto, ritenersi legittimo il licenziamento intimato per scarso rendimento nel caso in cui sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore, un'evidente (ed imputabile) violazione della diligente collaborazione dovuta, tenuto conto della media attività tra i vari dipendenti. Alla luce di quanto sopra, il fatto che la condotta giustificante il licenziamento sia stata circoscritta temporalmente non potrebbe obliterare l'eventuale accertata gravità dell'inadempimento nel medesimo periodo, laddove sia stata riscontrata una rilevante sproporzione tra le prestazioni del licenziato e quelle dei colleghi (art. 1455 c.c.).