Contratto di apprendistato: è valido in mancanza dei requisiti formali e sostanziali?

12 Maggio 2023

La Corte di Cassazione ribadisce la regola giuridica per cui nell'ambito di un contratto di apprendistato il difetto di forma scritta, anche di elementi essenziali quali il piano formativo individuale, determina la nullità del contratto.

È illegittimo, in quanto nullo, il contratto di apprendistato (così come anche il contratto di formazione lavoro ex art. 3 d.l. n. 726/1984 che rappresenta la tipologia maggiormente assimilabile a quella dell'apprendistato professionalizzante) che difetti di forma scritta essendo stato, tale onere di forma, previsto ex lege – art. 49, d.lgs. n. 276/2003 - ad substantiam.

Pertanto, pur in assenza di una specifica previsione sanzionatoria contenuta nell'articolo 49 del d.lgs. n. 276/2003, deve ritenersi che la forma scritta costituisca un requisito ad substantiam per la stipula di un valido contratto di apprendistato professionalizzante, il quale deve necessariamente contenere le indicazioni di cui alla lettera a), comma 4, dell'articolo 49,d.lgs. n. 276/2003, tra le quali rientra anche il piano formativo individuale, la cui inesistenza determina pertanto la nullità del contratto.

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