Indennità per mancato preavviso: rinuncia in sede di transazione e opponibilità all'INPS dell'accordo

16 Maggio 2023

L'autonomia del rapporto previdenziale e la regola del minimale contributivo comportano la non opponibilità all'Inps della rinuncia, in sede di transazione, all'indennità di mancato preavviso.

Il pagamento dei contributi è dovuto anche con riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso che, in concreto, non sia stata erogata per aver il lavoratore ad essa rinunciato in sede di transazione, ricevendo dal datore delle somme a titolo di incentivo all'esodo?

In linea generale, la regola del minimale contributivo (art. 1 D.l. n. 338/89, L. conv. n. 389/89) prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da Leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle oo.ss. più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

La norma fa riferimento alla retribuzione dovuta ex lege o a quella effettivamente corrisposta dal datore, sicché sono irrilevanti gli inadempimenti contrattuali che implichino l'omesso pagamento o il pagamento della retribuzione in misura inferiore a quello dovuto.

Analogamente in tale ambito non assumono rilievo eventuali accordi tra le parti del rapporto di lavoro con i quali venga stabilita la non debenza della retribuzione (ad es. per la concordata sospensione temporanea della prestazione).

Il rapporto previdenziale, infatti, è autonomo da quello di lavoro e presidiato dalla precitata regola del minimale contributivo, sicché gli accordi transattivi tra datore e lavoratore non sono opponibili all'Inps, inerendo essi esclusivamente al rapporto di lavoro.

Alla luce di quanto sopra, le somme erogate in adempimento della transazione trovano titolo in essa e non sono, di regola, soggette alla regola del minimale contributivo, ma l'Inps ha sempre la facoltà di dimostrare quali somme sarebbero dovute in base al rapporto di lavoro e, dunque, soggette a contribuzione, anche se in concreto non erogato, dovendosi solo accertare se la suddetta indennità spetti o meno, nel caso specifico, al lavoratore.

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