Strumenti finanziari partecipativi, diritti patrimoniali dei soci e diritto di recesso

La Redazione
23 Maggio 2023

Il Tribunale di Venezia analizza la norma in materia di diritto di recesso del socio nelle s.p.a., con particolare riferimento all'ipotesi di deliberazioni riguardanti modificazioni dello statuto che abbiano inciso sui diritti dei soci, mediante l'emissione di strumenti finanziari partecipativi.

Nelle società per azioni il diritto di recesso del socio è regolato dall'art. 2437 c.c., ove si prevedono ipotesi di recesso inderogabili (al comma 1) e ipotesi di recesso derogabili (comma 2), ove lo statuto può prevedere diversamente, tra le quali rientrano l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I diritti partecipativi di cui parla il primo comma della norma in commento non ricomprendano, come diritti di natura economica, quelli relativi alla prelazione riconosciuta al socio in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali che acquisiscono rilievo autonomo di causa giustificatrice del recesso.

Posto che non dà luogo ad un legittimo diritto di exit, ex art. 2437, comma 1 lett. g) c.c., la modifica statutaria che elimina il diritto di prelazione in caso circolazione di azioni, a maggior ragione detto diritto di exit non è configurabile in caso di modifica statutaria che attiene alla circolazione di strumenti finanziari partecipativi.

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