L'assegnazione di un dirigente a mansioni non corrispondenti e/o equivalenti a quelle proprie di adibizione, configura un'ipotesi di demansionamento?

23 Maggio 2023

Demansionamento: il Tribunale di Bari si pronuncia sulla riduzione dei poteri e delle responsabilità direttive in capo al ricorrente e l'effettivo esercizio della carica dirigenziale.

L'assegnazione di un dirigente a mansioni non corrispondenti e/o equivalenti da un punto di vista quantitativo e qualitativo a quelle proprie di adibizione, integra pienamente un'ipotesi di demansionamento. Il concetto di c.d. equivalenza delle mansioni di cui all'art. 2103 c.c. non deve essere inteso solo in senso formale, ma anche in senso sostanziale, in base al contenuto ed alla natura della prestazione lavorativa effettivamente svolta, in quanto quello che efficacemente è stato definito essere il c.d. baricentro della tutela dell'art. 2103 c.c., è rappresentato dalla protezione della professionalità del lavoratore con la conseguenza che la equivalenza di mansioni prevista dalla norma c'è solamente quando risulta tutelato il patrimonio professionale acquisito con la precedente attività di lavoro, in una prospettiva dinamica di valorizzazione ed arricchimento del proprio bagaglio professionale che vale anche per lo svolgimento di compiti di natura dirigenziale.

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