Il provvedimento assunto nell’udienza cartolare pandemica in quale momento si considera conosciuto dalle parti?
24 Maggio 2023
La vicenda processuale trae origine dal giudizio introdotto dagli attori innanzi al tribunale dell'Aquila, sezione specializzata per le imprese, nei confronti dei convenuti, affinchè il tribunale accertasse e dichiarasse la responsabilità di questi ultimi quali amministratori unici di una s.r.l. per ammanchi di denaro e li condannasse al risarcimento dei danni.
Alla prima udienza dell'11 aprile 2022, il Giudice, ritenuto che la controversia fosse matura per la decisione sulla base della eccezione di incompetenza del tribunale in favore degli arbitri sollevata dai convenuti, fissava per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 12 luglio 2022.
La discussione orale avveniva con le forme della trattazione scritta ed entrambe le parti convenute insistevano per l'accoglimento dell'invocata eccezione di incompetenza del Tribunale. Il Tribunale, tuttavia, rigettava l'eccezione di incompetenza ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
L'ordinanza del 12 luglio 2022 veniva impugnata con ricorso per regolamento di competenza affidato a due motivi. I controricorrenti, per quanto di interesse, sollevavano tuttavia eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, fatta propria anche nelle conclusioni scritte dall'Ufficio della Procura generale presso la Cassazione.
La Corte ha rigettato il ricorso, rilevando che, come correttamente osservato anche dal ricorrente, il provvedimento impugnato è stato adottato nella sede dell'udienza “cartolare”, a trattazione scritta, prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h), d.l. n. 18/2020 (conv. in l. n. 27/2020, come modificati dal d.l. n. 28/2020), ossia dalle norme regolatrici della cd. udienza cartolare pandemica, oggi assurta amezzo di trattazione ordinario, dopo la introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. Ne consegue che il provvedimento oggetto di impugnazione è stato assunto nel contesto di un'udienza svoltasi con le forme della trattazione scritta e, dunque, pronunciato “fuori udienza”, con l'ulteriore conseguenza che non può predicarsi l'applicazione della regola generale di cui all'art. 176, comma 2, primo periodo, c.p.c., nè tantomeno i principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte. Occorre infatti ricordare che, ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., «le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi”.
Nel caso esaminato, risultava provato per tabulas che l'udienza del 12 luglio 2022 si era svolta in trattazione scritta, senza la presenza delle parti e che il provvedimento gravato, sebbene datato 12 luglio, era stato poi comunicato al difensore solo il giorno 14 luglio 2022, con la conseguenza che solo dal 14 luglio 2022 poteva ritenersi decorrere il termine di cui all'art. 47 c.p.c. Ne discende ancora che, applicata la sospensione feriale, il trentesimo giorno successivo alla comunicazione dell'ordinanza impugnata, avvenuta il 14 luglio 2022, cadeva proprio il giorno 13 settembre 2022, giorno nel quale è stato tempestivamente notificato il ricorso a tutte le parti del giudizio. |