“Capitalizzazione anticipata di una rendita - Milano 2023”: i nuovi criteri elaborati dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano
26 Maggio 2023
Attraverso la capitalizzazione (più esattamente definita “attualizzazione attuariale”) di una rendita si rende possibile attribuire al danneggiato, il quale abbia subito in conseguenza del fatto lesivo un'invalidità permanente, una somma corrispondente ad una rendita vitalizia i cui ratei sono pari alla quota di reddito perduto. Si deve distinguere tra coefficienti per la capitalizzazione di rendite vitalizie e coefficienti per la capitalizzazione di rendite temporanee: i primi, si determinano moltiplicando il montante di anticipazione con il numero di anni desunti dalla residua aspettativa di vita (in considerazione della durata media della vita umana calcolata periodicamente dall'ISTAT con “tavole di mortalità”); i secondi, sono correlati alle rendite temporanee e, quindi, calcolati in relazione ad un predeterminato numero di anni per i quali si ritiene sussistere la perdita economica. Per circa un secolo le corti di merito, per procedere a questa capitalizzazione, hanno fatto applicazione dei coefficienti approvati con il r.d. 1403/1922.
Le puntuali censure della giurisprudenza di legittimità
La Suprema Corte, con incisività sempre maggiore nel corso degli ultimi anni, ha criticato questo procedimento di liquidazione, ritenuto non più attuale, in quanto i coefficienti sono calcolati sulla base delle tavole di mortalità del 1911, senza distinzione tra durata della vita maschile e femminile e con il tasso di interesse legale all'epoca vigente (4,5%); pertanto, non si tiene adeguatamente conto né dell'attuale innalzamento della durata media della vita né dell'attuale saggio di interesse (negli anni scorsi addirittura inferiori all'1%). Conseguentemente, i coefficienti previsti nel regio decreto del 1922 non garantiscono l'integrale ristoro del danno e, con esso, il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c. Infatti, già nell'anno 2010, la Cassazione (sent. n. 15738/2010) ha censurato l'applicazione di questa risalente normativa: “In tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto leso o da morte in favore dei superstiti, ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè deve tenere conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di "personalizzare" il criterio adottato al caso concreto, deve "attualizzare" lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa” (cfr. Cass., sent. n. 9002/2022 e sent. n. 11209/2017). Successivamente, la Cassazione (sent. n. 20615/2015; ord. n. 18093/2020; ord. n. 13727/2022) ha precisato che:“Per ovviare agli inconvenienti sopra descritti, ovviamente il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)”. La Cassazione (sent. n. 10499/2017) ha, dunque, ribadito che, “come ripetutamente affermato da questa Corte, i coefficienti di capitalizzazione approvati con il r.d. n. 1403 del 1922 non assicurano l'integrale ristoro del danno permanente da incapacità di guadagno, né la loro adozione è consentita neppure in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.” ed ha affermato il seguente principio di diritto: “Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano”. Ma anche questi ulteriori criteri di liquidazione, di volta in volta proposti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, si sono dimostrati inadeguati e fallaci.
Il gruppo di studio costituito nel 2019 dall'Osservatorio di Milano
L'Osservatorio di Milano – “Gruppo Danno alla persona”, ha preso dunque atto che non sussistono criteri normativi e giurisprudenziali appaganti, con i quali il giudice di merito possa procedere alla capitalizzazione della rendita, confidando ragionevolmente che la sentenza non venga cassata nel giudizio di legittimità. L'Osservatorio di Milano si è quindi posto l'obiettivo di elaborare un criterio di calcolo per la capitalizzazione della rendita che fosse: aggiornato, coerente con i dicta della Cassazione e facilmente applicabile dai giudici di merito. Nel dicembre 2019, il “Gruppo Danno alla persona” dell'Osservatorio di Milano ha costituito il “Gruppo 11”, coordinato dal dott. Gianfranco D'Aietti e dall'avv. Marco Rodolfi. A seguito di un complesso lavoro che si è protratto per circa tre anni e che ha coinvolto numerosi avvocati, professori esperti in metodi matematici e in matematica finanziaria, un consulente finanziario e un esperto in tecnica attuariale, l'Osservatorio di Milano ha elaborato un criterio innovativo e affidabile per il calcolo della capitalizzazione (o più esattamente “attualizzazione attuariale”) della rendita. Oggetto dello studio è stato, dunque, l'elaborazione di un criterio corretto per la liquidazione del risarcimento del danno con una somma una tantum, dovuta in conseguenza della perdita patrimoniale di presunte rendite future. Infatti, la prassi giudiziaria ha sempre preferito la quantificazione di una somma di capitale corrispondente al reddito perduto, anziché l'assegnazione di una rendita periodica (sebbene, con la recentissima sentenza n. 31574/2022, la Cassazione abbia ritenuto che, “in tema di danno grave alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. costituisce la forma privilegiata di risarcimento”).
Sulla base di queste premesse, l'Osservatorio si è prefissato di raggiungere i seguenti obiettivi:
Il Gruppo di lavoro, nello studiare i punti salienti delle citate tabelle del 1922 (r.d. 1403/1922) e del 1989 (pubblicate dal C.S.M.), ha individuato un'importante criticità: tali tabelle sono state costruite in ambito pensionistico e utilizzano i coefficienti dell'età dell'infortunato per calcolare la capitalizzazione in relazione all'intero arco della vita fisica; invece, la perdita del reddito futuro da lavoro deve ricomprendere solo l'arco temporale della vita lavorativa. Proprio per tale ragione la giurisprudenza ha sempre corretto i conteggi delle tabelle applicando una correzione di “riduzione percentuale relativa allo scarto tra vita fisica e vita lavorativa”.
Altri problemi giuridici, che non influiscono sulla metodologia della costruzione di tabelle, ma che sono stati comunque affrontati dall'Osservatorio in quanto collegati al calcolo della capitalizzazione, riguardano:
In riferimento a tali aspetti, il Gruppo ha ritenuto che trattasi di questioni giuridiche che devono essere risolte dal giudice nel contraddittorio del processo.
Il Gruppo di lavoro ha preso le mosse dal problema relativo alla liquidazione del danno conseguente alla perdita patrimoniale per la riduzione della capacità lavorativa. Nel corso dei lavori si è evidenziato che il possibile criterio accolto avrebbe potuto essere utilmente impiegato anche in altre fattispecie, come ad esempio:
Le tabelle approvate
Le tabelle proposte dall'Osservatorio utilizzano una formula denominata in matematica finanziaria come Valore attuale (VA), con una correzione dell'aspetto attuariale denominato “valore attuale attuariale” (VAA), che permette di calcolare la capitalizzazione (rectius l'attualizzazione) di una rendita vitalizia futura. La formula utilizza come parametri i seguenti elementi:
La formula così elaborata permette la costruzione di tabelle di pronta e facile utilizzazione.
La scelta del tasso importa una previsione nel rendimento futuro dei tassi, ragguagliato all'arco temporale che si intende prendere in considerazione. Tra le varie ipotesi vagliate dai componenti del gruppo si è convenuto che utilizzare “i tassi pluriennali reali di mercato correlati a rilevazioni periodiche e ufficiali di Enti di garanzia legati alle Autorità della UE” fosse la soluzione più affidabile e maggiormente adeguata alla dinamica di archi temporali differenziati. È stata, quindi, proposta e accolta dal gruppo di lavoro l'utilizzazione dei “Tassi spot EIOPA” che hanno la caratteristica di essere dei tassi reali di mercato, rilevati da un istituto internazionale europeo della UE, indipendente e di alta affidabilità; tali tassi hanno l'importante caratteristica di essere differenziati negli anni futuri. EIOPA è un'Autorità europea istituita dal Consiglio d'Europa nel 2009 e svolge la funzione di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali. I tassi EIOPA hanno una curva tendenzialmente simile ad altri tassi interbancari swap per un orizzonte temporale di circa 30 anni. Ovviamente l'utilizzazione di tassi differenziati per ciascun arco temporale comporta una complessità nella formula matematica che implementa il modello di calcolo. I calcoli, però, sono compiuti dalla formula ed elaborati dal sistema e sono completamente controllati da un algoritmo trasparente (non dalla c.d. intelligenza artificiale) realizzato dal prof. Cesari e dal dott. D'Aietti. Il risultato si sostanzia in un valore numerico espresso in una tabella (cartacea, ed in un prossimo futuro anche digitale) e il coefficiente così ottenuto va semplicemente moltiplicato per il reddito annuo perso.
La formula di attualizzazione deve tener conto anche di un altro importante fattore: l'aumento dei prezzi e la perdita del valore del potere di acquisto del denaro in futuro. Sono state così prospettate due possibili soluzioni: incorporare l'effetto dell'inflazione nella stima dei guadagni futuri oppure usare tassi nominali corretti da un valore così da non tener conto dell'inflazione. All'esito del lavoro svolto, il Gruppo dell'Osservatorio ha ritenuto di adottare il correttivo dell'inflazione inserendo un indice correttivo direttamente nella formula che viene utilizzata per calcolare i valori dei coefficienti tabellari e utilizzando come valore di inflazione prevista la media degli anni prospettici del documento programmatico del MEF per il 2023 (anni 2023, 2024, 2025). Il valore inserito nella formula è pari a 3.4%. Tale valore varierà con la media del prossimo documento programmatico per il 2024.
La tabella, approvata dall'Osservatorio il 14 dicembre 2022 (esattamente 100 anni dopo il r.d. del 1922), utilizza una formula finanziaria attuariale che tiene conto di tutti i seguenti parametri:
La tabella verrà aggiornata con una periodicità tendenzialmente annuale, analogamente a quanto avviene con le tabelle milanesi del "danno biologico". In particolare, gli aggiornamenti annuali riguarderanno: i coefficienti di sopravvivenza (ISTAT), i tassi pluriennali (EIOPA) e la svalutazione tendenziale del triennio successivo basata sulla proiezione del documento programmatico del MEF.
Un esempio concreto
Per comprendere la semplicità di applicazione di tale formula, può essere utile il seguente esempio: lavoratore maschio di 45 anni, con un'invalidità lavorativa permanente al 100% che percepiva un reddito annuo di € 24.000,00. L'arco di tempo da considerare ai fini del calcolo è dai 45 anni all'età pensionabile, dunque: 67 – 45 = 22 anni. A questo punto bisogna esaminare la Tabella di capitalizzazione del Tribunale di Milano (riferita ai maschi) e incrociare l'età dell'infortunato (nella prima colonna a sinistra evidenziata in giallo) con la colonna n. 22 (ossia quella corrispondente all'arco temporale selezionato). Si otterrà così un numero, c.d. coefficiente moltiplicativo (nel caso di specie corrisponde a 23,55), e lo si moltiplica per il reddito annuo dell'infortunato, ottenendo così la capitalizzazione della rendita per la durata di 22 anni. Ecco, quindi, il risultato: 23,55 x € 24.000,00 = € 565.200,00.
Materiale per approfondimenti
Per ogni possibile approfondimento, il “Gruppo Danno alla persona” ha pubblicato nel sito dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (www.milanosservatorio.it) anche i lavori preparatori, con i verbali di tutte le riunioni, i contributi degli esperti, i prospetti comparativi di calcolo, le tavole di mortalità per maschi e femmine elaborate dall'ISTAT e le schede sui tassi di interesse. |