Impugnazione per i soli interessi civili: le Sezioni Unite chiariscono quando si applica la nuova norma
30 Maggio 2023
Le Sezioni Unite penali si sono pronunciate sulla questione sollevata dalla quinta sezione con ordinanza interlocutoria 8149/2023, e segnatamente «se l'art. 573, comma 1-bis c.p.p., si applichi a tutte le impugnazioni per i soli interessi civili pendenti alla data del 30 dicembre 2022 o, invece, alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate a decorrere dalla suddetta data».
Nell'ordinanza interlocutoria i giudici rimettenti avevano evidenziato che la questione si poneva in quanto era stato proposto ricorso per cassazione avverso le sole statuizioni civili della sentenza della Corte d'appello. Di qui - posto che il ricorso, alla stregua delle regole del codice di rito penale, risultava non inammissibile - il problema dell'immediata applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis, introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2022, nella parte in cui dispone che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di Cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
Invero, in assenza di una disciplina transitoria, sono immediatamente emersi due orientamenti della Corte, i quali si sono confrontati con alcuni dei tratti della normativa processuale, per vero tratteggiata nei suoi snodi operativi dal legislatore delegato più nei suoi obiettivi che nei suoi snodi operativi. Secondo un primo filone interpretativo, la norma è destinata ad avere immediata applicabilità. Secondo un opposto orientamento, invece, la norma non sarebbe applicabile ai procedimenti pendenti, ma solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022.
Ebbene, a fronte del richiamato contrasto, con l'informazione provvisoria n. 6 del 2023, le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: «l'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 33 del d. lgs. n. 150/2022, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d. lgs. n. 150 del 2022». |