Responsabilità da cosa in custodia: non sussiste in caso di incidente a un incrocio privo di segnaletica
05 Giugno 2023
Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento danni subiti dagli attori per il decesso del proprio congiunto in conseguenza di un sinistro stradale ascritto a responsabilità della Città metropolitana ex art. 2051 o, in subordine, 2043 c.c., a causa dell'equivoca segnaletica esistente sull'intersezione stradale - acquisiti gli atti del procedimento penale conclusosi con condanna per il reato di cui all'art. 589 c.p. con concorso di colpa dell'80% ascritto alla vittima - rigettava la domanda, con condanna alle spese, ritenendo che, nonostante le carenze segnaletiche evidenziate, la circolazione sarebbe potuta avvenire in modo corretto.
La Corte d'Appello, escluso che la segnaletica sia orizzontale che verticale fosse errata o ingannevole, ritenuta invece conforme alle prescrizioni del codice della strada e del suo regolamento d'attuazione, rigettava il gravame, confermando integralmente la decisione impugnata, con condanna degli appellanti alle spese del grado.
Contro tale sentenza, i soccombenti hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi che articolano numerose denunce di violazione di legge sotto il profilo dell'erronea ricognizione del contenuto precettivo di varie disposizioni del Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, nonché la loro erronea applicazione nella fattispecie concreta.
La Suprema Corte, preliminarmente, evidenzia l'impropria evocazione del danno da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., a fondamento della responsabilità dell'ente gestore della strada. In tal senso, ribadisce che la responsabilità oggettiva per danno cagionato da cosa in custodia risulta configurabile laddove sussista un nesso causale tale che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento dannoso, senza rappresentare una mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori. Conseguentemente, nel caso di scontro tra veicoli a un incrocio non assistito da segnaletica, non si può attribuire un ruolo causale per il solo fatto che l'incidente si sia verificato; la cosa in custodia, infatti, viene a costituire mero teatro o luogo dell'incidente, mentre la serie causale determinativa dell'evento origina e si esaurisce interamente nel comportamento dei conducenti.
Ne deriva che resta configurabile un'eventuale responsabilità dell'ente per colpa, secondo la generale clausola aquiliana, ove il danneggiato alleghi e dimostri la sussistenza di una situazione di pericolo, determinata dal contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti, non percepibile dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza e non rimediabile con l'osservanza delle regole del codice della strada (Cass. 13 febbraio 2019 n. 4161).
Anche nella diversa prospettiva della responsabilità per colpa ex 2043 c.c., la Corte rileva che, indipendentemente da ogni valutazione circa la correttezza e adeguatezza della segnaletica, le condizioni dei luoghi avrebbero consentito all'utente, con l'uso della diligenza ordinariamente esigibile, di avvedersi dell'errata manovra e di porvi rimedio per tempo e senza rischi.
Il ricorso è stato, quindi, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio. (Fonte: Diritto e Giustizia) |