Agevolazioni per edificio residenziale unifamiliare
12 Giugno 2023
La Circolare 18 agosto 2020, n. 24, definisce un edificio unifamiliare come un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva funzionalmente indipendente. Un'unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” se dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva; che dispone di uno o più accessi autonomi dall'esterno; destinata all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Possono usufruire dell'agevolazione in esame anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio, al termine dei quali lo stesso avrà una diversa sagoma e volumetria leggermente diminuita, a condizione che siano rispettate da tutte le altre con- dizioni richieste (Risposta ad Interpello 7 ottobre 2020, n. 455). La citata Circolare 8 agosto 2020, n. 24, inoltre, precisa che gli edifici oggetto degli interventi devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile: come precisato nella Circolare n. 30/2020, questo implica che l'impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell'immobile oggetto di interventi. |