Quali elementi devono essere valutati per configurare la fattispecie di cessione di ramo di azienda?
21 Giugno 2023
Può ritenersi insussistente una cessione di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. valorizzando, tra tutti gli elementi fattuali della fattispecie, il mancato trasferimento al cessionario della proprietà di beni strumentali? Come è possibile contestare la valutazione operata che esclude l'applicazione dell'articolo precitato?
Prendendo atto della giurisprudenza europea secondo la quale, in materia di trasferimento di un ramo di azienda, occorre prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione nel caso specifico, fra le quali rientrano anche il tipo d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili ed il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento. I vari elementi, tuttavia, devono ritenersi solo aspetti parziali di una valutazione che deve essere necessariamente complessiva, non potendo gli stessi elementi fattuali essere considerati isolatamente.
Al fine di poter determinare l'incidenza dei singoli dati propri della fattispecie, sub specie della mancata cessione di beni strumentali, deve attribuirsi importanza anche al tipo di attività esercitata e ai metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi. Ne consegue che allorquando ai fini di una certa qualificazione giuridica di una fattispecie deve essere fatto ricorso a una serie di elementi fattuali sintomatici, ciò che deve negarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione ad una certa qualificazione, non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi, essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori di ciò che si intende dimostrare.
Ne consegue che quando gli elementi fattuali da valutare sono, in via sintomatica ed indiziaria, molteplici al fine di verificare l'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto - trattandosi di una decisione che è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di circostanze - colui il quale voglia contestare l'esito valutativo non può invocare una mera diversa combinazione di tali elementi oppure un diverso apprezzamento rispetto a ciascuno di essi. |