Infiltrazioni da rottura di un tubo in condominio: paga l'assicurazione
29 Giugno 2023
Il caso. La società mandataria dell'amministrazione dei beni immobili della proprietaria di alcuni locali condominiali conveniva in giudizio il Condominio al fine di ottenere il risarcimento dei danni occorsi a questi ultimi in seguito alle infiltrazioni provenienti dall'impianto fognario a servizio dello stabile, nonché la condanna ad eseguire le opere necessarie per la definitiva loro eliminazione. A sua volta, il Condominio chiamava in giudizio l'assicurazione, la quale, tuttavia, deduceva che la garanzia dedotta nella polizza era prevista per la sola rottura accidentale degli impianti, e non poteva quindi essere estesa ai difetti riconducibili a monte alle modalità o alla inidoneità dei materiali con cui l'impianto era stato realizzato. La Corte territoriale, nell'accogliere la doglianza dell'assicurazione, condannava il Condominio a rifondere alla compagnia assicurativa le spese del giudizio. Di qui, il ricorso in Cassazione del Condominio, il quale lamenta che la Corte di Appello avrebbe errato nel considerare nel novero dei rischi dedotti in polizza solamente i danni da spargimento d'acqua causati da una rottura accidentale delle tubature, escludendo invece i danni sempre da spargimento d'acqua causati da difetti di manutenzione e/o costruzione. La decisione della Corte. Il ricorso è fondato. La Corte territoriale, infatti, ha erroneamente interpretato la clausola contrattuale escludente la copertura per i fatti “accidentali” alla luce del solo criterio letterale, senza tener conto che «la suddetta clausola fa parte di un assetto contrattuale che è destinato a produrre effetti tra le parti e deve quindi essere fondato su una causa concreta». Pertanto, è necessario interpretare l'aggettivo “accidentale” non alla lettera, bensì nel senso che consenta il dispiegarsi della causa del contratto: infatti, «l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi» (ex multis, Cass. n. 20305/2019 e Cass. n. 20070/2017). Dunque, in tema di assicurazione della responsabilità civile la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, ma solo nel senso della esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi. La parola, quindi, passa ai giudici del rinvio.
Fonte: dirittoegiustizia.it
|