Quando la modifica della scala a chiocciola e della tettoia in ferro possono ritenersi legittime?

Redazione scientifica
03 Luglio 2023

La nozione di pari uso della cosa comune non va intesa nel senso di uso identico tra compartecipi ma deve essere intesa in riferimento al potenziale utilizzo che detta cosa detiene su ciascun condomino.

Tizio, proprietario di un immobile ad uso abitativo, adiva il Tribunale di Pavia al fine di essere tutelato nel libero godimento del bene di proprietà comune, seriamente compromesso dall'utilizzo illegittimo da parte di Caio, responsabile, a suo dire, di aver realizzato pertinenze del fabbricato comune in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative. Sempre secondo l'attore, dette pertinenze avrebbero alterato la destinazione degli ambiti comuni e ne avrebbero impedito il suo libero e pacifico godimento. Ne chiedeva pertanto la rimozione invocando la disciplina di cui all'art. 1102 c.c.

Si costituiva in giudizio Caio, contestando la ricostruzione ex adverso fornita ed eccependo il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore, a vantaggio dell'amministrazione comunale.

Dopo aver osservato che le opere oggetto di contestazione fossero preesistenti rispetto all'acquisto dell'immobile da parte di Tizio, il Tribunale, nel rigettare il ricorso in esame, ricorda che «quando sia prevedibile che gli altri compartecipi non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata deve ritenersi legittima». Nel caso di specie, non è emerso in alcun modo che parte attrice avesse subito una qualche limitazione nel godimento del bene in ragione dell'occupazione degli spazi comuni da parte del convenuto: nello specifico, ad avviso del giudice, parte attrice non avrebbe dimostrato l'utilizzo più intenso che avrebbe potuto fare sull'area comune occupata.

Il Tribunale, pertanto, rigetta la domanda attorea volta alla demolizione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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