Danneggia diverse auto in un parcheggio condominiale: riconosciuta l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede

Redazione scientifica
19 Luglio 2023

Irrilevante, nonostante quanto sostenuto dalla difesa, il riferimento alla collocazione dei veicoli in un'area privata del condominio. Inutile anche la sottolineatura che quello spazio era monitorato da un sistema di videosorveglianza e che all'episodio del danneggiamento avevano assistito i proprietari dei veicoli.

Condanna inevitabile per l'uomo che, entrato nel parcheggio di un condominio, ha danneggiato alcune vetture. Impossibile ridimensionare la sanzione penale ponendo in evidenza il fatto che i proprietari delle vetture avevano assistito alla scena dai balconi e dalle finestre di casa.

Ricostruito in dettaglio l'episodio, verificatosi nel parcheggio di un condominio in provincia di Palermo, l'uomo beccato a danneggiare alcune vetture, tagliando pneumatici e rompendo specchietti e tergicristalli, viene ritenuto palesemente colpevole, sia in primo che in secondo grado. I giudici di merito addebitano all'uomo il reato di danneggiamento aggravato dall'avere preso di mira beni esposti alla pubblica fede. In Appello, comunque, l'uomo ottiene una riduzione della pena, rideterminata in tre mesi di reclusione.

Col ricorso in Cassazione il legale che rappresenta l'uomo sotto processo non mette in dubbio l'episodio bensì l'aggravante riconosciuta a fronte di beni, ossia le vetture danneggiate, esposti alla pubblica fede.

Su questo fronte il legale sostiene siano stati erroneamente ignorati in Appello alcuni dettagli non secondari, ossia «la presenza delle persone offese, che avevano assistito alla condotta» tenuta dal suo cliente e «il controllo sull'area condominiale, dove erano parcheggiati i veicoli danneggiati, per mezzo di un sistema di videosorveglianza».

Chiara la tesi proposta dalla difesa: escludere l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede a fronte di tre distinte circostanze emerse nell'istruttoria dibattimentale, ossia «vetture parcheggiate in un'area condominiale e non sulla pubblica via; parcheggio controllato da un sistema di videosorveglianza; condotte svoltesi alla presenza delle persone offese», cioè delle proprietarie dei mezzi danneggiati.

Per i Giudici di Cassazione, però, la visione proposta dal legale non regge. Soprattutto perché «l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede consegue alla impossibilità per il titolare del diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell'azione delittuosa di esercitare una vigilanza continua sul bene» mentre non possono rilevare «né l'accidentale presenza del titolare al momento della commissione del fatto, né l'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato e non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa», anche perché «solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire l'aggressione del bene consente di escludere l'aggravante».

Ritornando all'episodio oggetto del processo, viene sottolineato che «l'area esterna» del condominio era, all'epoca dei fatti, «agevolmente accessibile a soggetti esterni», come emerge dalla circostanza che «l'uomo sotto processo vi aveva fatto ingresso per ben due volte di seguito durante la medesima serata». Per quanto concerne la disponibilità di riprese di sicurezza, ne viene affermata l'irrilevanza, in quanto «il congegno di monitoraggio non costituiva una difesa assoluta contro la sottrazione o il danneggiamento» dei veicoli.

Per chiudere il cerchio, infine, i Giudici riconoscono che «le persone offese hanno potuto assistere dalla finestra o dalla terrazza delle proprie abitazioni alle condotte di danneggiamento subite dalle proprie vetture» ma ciò non consente, aggiungono, di sostenere che «i veicoli erano sotto la diretta e fattiva sorveglianza delle proprietarie», costrette a fare da «mere spettatrici, dall'alto, al taglio degli pneumatici e alla rottura di specchietti e tergicristalli».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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