Decreto lavoro e contratto termine: il criterio di computo del termine di 12 mesi per proroga o rinnovo. Possibili soluzioni interpretative e applicative

Arturo Maresca
26 Luglio 2023

Gli Autori, procedendo per sintetici punti, focalizzano l'analisi della trattazione sull'art. 24, comma 1-ter del Decreto lavoro, offrendo possibili soluzioni interpretative e applicative della norma che disciplina il criterio di computo del termine di 12 mesi per la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determinato senza ricorrere alle causali.

1. L'oggetto della norma (art. 24, co. 1-ter) è il criterio di computo del termine di 12 mesi entro il quale si può prorogare o rinnovare il contratto a tempo determinato (di seguito, CTD) senza ricorrere alla causale. Un arco temporale di 12 mesi che costituisce una sorta di “area franca” dalle causali che, altrimenti, devono essere previste per legittimare i rinnovi e le proroghe del CTD.

2. La finalità della norma è quella di mitigare il criterio di computo dei 12 mesi per favorire i rinnovi e le proroghe dei CTD, in deroga alla previsione dell'art. 21, co. 01 che richiama l'art. 19, co. 1, d.lgs. n. 81/2015.

3. Tale finalità viene perseguita dal legislatore neutralizzando – ai fini del computo dei predetti 12 mesi – i periodi di proroga o rinnovo convenuti tra le parti antecedentemente al 5 maggio (data di entrata in vigore del Decreto lavoro, d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, in l. 3 luglio 2023, n. 85), anche se il CTD (rinnovato o prorogato) fosse in corso di svolgimento dopo tale data.

4. La norma, infatti, prevede che: «ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Ne consegue che, ai fini del computo dei 12 mesi di franchigia dalle causali, si deve tener conto soltanto della data di stipula (successiva al 5 maggio) dei rinnovi e delle proroghe, restando irrilevante quanto convenuto (e quindi svoltosi) tra le parti precedentemente e sino al momento della stipula.

5. Inoltre, la formula «soli contratti stipulati», a nostro avviso, non limita la portata della norma ai soli nuovi contratti, ossia ai rinnovi stipulati a far data dal 5 maggio, ma include anche le proroghe dei CTD che sono in corso al 5 maggio o che saranno successivamente stipulati.

La diversa interpretazione non appare corretta perché eliminerebbe la possibilità di applicare la neutralizzazione nel caso delle proroghe come, invece, espressamente prevede l'art. 24, co. 1-ter richiamando l'art. 21, co. 01, d.lgs. n. 81/2015.

Nello specifico, le ragioni che inducono a tale conclusione sono le seguenti:

  • il comma 1-ter richiama – per il computo del termine di 12 mesi – l'art. 21, comma 01, che disciplina appunto il regimedelle proroghe e dei rinnovi “liberi” dalle causali entro i dodici mesi («Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1»). In altri termini, l'ambito applicativo della norma ha ad oggetto l'incidenza, sulla “franchigia” dei dodici mesi, non solo dei rinnovi, ma anche delle proroghe;
  • ove il legislatore, nella legge di conversione, avesse inteso riferirsi soltanto ai “nuovicontratti avrebbe utilizzato il termine “rinnovi” (v. art. 24, come modificato dalla l. di conversione n. 85/2023);
  • sotto il profilo dell'apposizione della causale nei primi 12 mesi, la disciplina del termine e dei rinnovi è ormai assimilata (v. art. 19, co. 4, d.lgs. n. 81/2015, «in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi») e, salvo espresse deroghe, questo principio deve restare fermo;
  • il termine “contratti” può essere inteso nell'accezione dell'art. 1321 c.c., in cui rientrano gli accordi destinati sia a costituire un nuovo rapporto giuridico (rinnovo) che a regolare e modificare un rapporto giuridico in atto (proroga, ossia un patto modificativo del termine finale);
  • significativa è anche la peculiare tecnica utilizzata dal legislatore, che si fonda sulla rilevanza dei soli contratti stipulati dal 5 maggio per il computo dei 12 mesi («Ai fini del computo del termine di dodici mesi […] si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto»).

La tesi che esclude l'applicabilità della norma alle proroghe incorre in un equivoco interpretativo idoneo ad alterare la struttura della disposizione, perché si focalizza sulla neutralizzazione dei periodi precedenti, condizionandone l'operatività alla presenza del rinnovo (come se la struttura fosse la seguente «la neutralizzazione dei periodi precedenti si applica solo in caso di contratti stipulati dopo il 5 maggio»).

Al contrario, la norma si limita a disciplinare quanto rileva per il computo dei 12 mesi previsto dall'art. 21, co. 01, d.lgs. n. 81/2015 (relativo a proroghe e rinnovi). Sicché, partendo proprio dall'art. 21, co. 01, cit., l'interprete dovrebbe chiedersi: quali sono gli elementi che rilevano per il computo del termine di 12 mesi previsto per la franchigia dalle causali?

La risposta sarebbe, inevitabilmente, solo i contratti stipulati dopo il 5 maggio. Ma in questa prospettiva, quand'anche il termine "contratti" fosse inteso come "rinnovi" (escludendo le proroghe), a livello applicativo non sussisterebbe alcuna differenza sostanziale poiché le proroghe – in quanto non rilevanti per il computo – non inciderebbero comunque sulla franchigia.

6) Da quanto esposto ne consegue che, dal 4 luglio in poi, si potrà convenire (ad esempio) un CTD di 12 mesi continuativi, senza tener conto delle utilizzazioni a termine avvenute con lo stesso lavoratore prima del 5 maggio.

Ma anche prorogare per 12 mesi un CTD stipulato prima del 5 maggio, sempre che non si eccedano i 24 mesi (v. infra punto 10).

7) Ove invece un contratto stipulato prima del 5 maggio sia stato rinnovato o prorogato con accordo convenuto nel periodo decorrente dal 5 maggio al 4 luglio 2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto lavoro ai sensi dell'art. 1, co. 2), il limite dei 12 mesi acausali continua ad operare ma potranno essere esclusi dal suo computo i soli periodi anteriori all'accordo di rinnovo/proroga successivo al 5 maggio. In altri termini, le proroghe ed i rinnovi intervenuti nel periodo successivo al 5 maggio riducono, per la corrispondente durata, il periodo di 12 mesi, cioè l'area di franchigia della acausalità di proroghe e rinnovi.

Esempio 1: se il 10 maggio ho prorogato con modalità acausale un CTD (con durata iniziale di 4 mesi) per ulteriori 8 mesi (arrivando così al massimo all'epoca consentito di 12 mesi), potrò alla scadenza:

a) o procedere ad una nuova proroga acausale per un massimo di 4 mesi (ma anche a 2 proroghe di 2 mesi ciascuna);

b) oppure ad un rinnovo acausale (rispettando il c.d. stop and go) per un massimo di 4 mesi.

Esempio 2: se il 1° maggio ho prorogato con modalità acausale un CTD (con durata iniziale di 4 mesi che ha avuto inizio il 1° gennaio 2023) per ulteriori 8 mesi (arrivando così, alla data del 31 dicembre 2023, al massimo consentito di 12 mesi), potrò alla scadenza:

a) o procedere ad una nuova proroga acausale per un massimo 12 mesi (ma anche a 2 proroghe di 6 mesi ciascuna);

b) oppure ad un rinnovo acausale (rispettando il c.d. stop and go) per un massimo di 12 mesi.

In entrambi i casi senza eccedere il limite dei 24 mesi previsto dall'art. 19, co. 2. D. lgs. n. 81/2015 o dall'art. 21, co. 1 del medesimo decreto.

8) Inoltre, se dopo il 5 maggio il dipendente ha avuto un CTD (ad esempio di 3 mesi), non potrà essere riassunto con un nuovo CTD di 12 mesi acausali, ma solo con un CTD acausale di 9 mesi (a completare i 12 mesi post 5 maggio).

9) La neutralizzazione delle proroghe e dei rinnovi anteriori al 5 maggio può ritenersi applicabile anche al CTD stipulato da un'agenzia del lavoro per un contratto di somministrazione a termine o a un CTD direttamente stipulato tra datore e prestatore di lavoro in precedenza somministrato da un'agenzia allo stesso datore di lavoro. Infatti – ancorché il contratto di somministrazione non sia espressamente richiamato nell'art. 24, co. 1-ter, d.l. n. 48/2023, cit.– l'art. 34, co. 2, d.lgs. n. 81/2015 rinvia, per la somministrazione a termine, alla «disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24».

10) Nelle casistiche più sopra indicate, si deve sempre tener conto degli altri limiti sui quali il Decreto lavoro non interviene e che continuano ad operare anche con riferimento alle proroghe e rinnovi anteriori al 5 maggio (così come a quelli successivi): i 24 mesi (derogabili collettivamente) dell'art. 19, co. 2, d.lgs. n. 81/2015 per i rinnovi, mentre per le proroghe il limite dei 24 mesi e delle 4 proroghe (inderogabile) dell'art. 21, co. 1 del medesimo decreto.

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