È possibile richiedere l’emissione ante causam di provvedimenti indifferibili?

Caterina Costabile
31 Luglio 2023

L'art. 473-bis.15 c.p.c. ha sollevato molteplici dubbi interpretativi tra i primi commentatori, tra cui quello relativo alla possibilità di chiedere l'emissione dei provvedimenti indifferibili anche ante causam, ovvero prima del deposito del ricorso introduttivo.
Massima

Deve escludersi la possibilità di richiedere ante causam l'emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c.

Il caso

Tizia proponeva un ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo al Tribunale l'autorizzazione a poter iscrivere il proprio figlio minore alla scuola superiore sul presupposto che il padre Caio, dalla quale è divorziata, non aveva prestato il consenso.

Nel decreto di fissazione di udienza il Giudice riqualifica il ricorso quale richiesta di adozione di un provvedimento indifferibile ex art. 473-bis.15 c.p.c. nell'ambito della soluzione di una controversia in odine all'esercizio della responsabilità genitoriale e ne profila l'inammissibilità in quanto proposto ante causam, ovvero prima dell'introduzione del giudizio di merito.

La questione

La questione esaminata dal Tribunale di Verona afferisce alla possibilità di richiedere l'emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c. ante causam.

Le soluzioni giuridiche

Una delle principali novità del nuovo procedimento unitario per la famiglia è rappresentata dalla previsione di un sistema di provvedimenti provvisori e urgenti più ampio ed articolato rispetto a quello precedente, attraverso il quale il giudice detta una disciplina temporanea per far fronte a situazioni che richiedono interventi immediati.

In particolare, il legislatore ha deciso di prevedere espressamente la possibilità per il presidente o per il giudice delegato di adottare, con il decreto di fissazione della udienza o comunque anteriormente alla stessa, provvedimenti indifferibili prima della instaurazione del contraddittorio (art. 473-bis.15 c.p.c.). Si è, invero, dovuto tener conto che tra la data di deposito del ricorso e la prima udienza di comparizione possono decorrere novanta giorni e che, in presenza di una grave crisi familiare, si tratta di un tempo non breve, per cui si pone l'esigenza di assicurare un'immediata (sia pur temporanea) regolazione dei rapporti personali ed economici tra le parti.

A tal fine l'art. 473-bis.15 c.p.c. prevede che, in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e delle parti. Con tale decreto, inoltre, fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati.

La norma ha sollevato molteplici dubbi interpretativi tra i primi commentatori, tra cui quello relativo alla possibilità di chiedere l'emissione dei provvedimenti indifferibili anche ante causam, ovvero prima del deposito del ricorso introduttivo.

Il Tribunale di Verona nel decreto in commento si è espresso per la soluzione negativa sulla scorta di molteplici considerazioni.

In primo luogo, il collocamento sistematico della disposizione ritenuto indicativo della intenzione del legislatore di considerarli alla stregua di cautelari in corso di causa, essendo l'art. 473-bis.15 c.p.c. immediatamente successivo alla norma che descrive il contenuto del ricorso.

Inoltre, l'assenza di una disciplina che regoli il raccordo tra fase ante causam e fase di merito con riguardo a tutta una serie di aspetti come quelli della eventuale necessità dell'istaurazione del giudizio di merito per salvaguardare l'efficacia della misura provvisoria e al relativo termine, quello della regolamentazione delle spese, quello della sorte del provvedimento in caso di estinzione del giudizio.

In ultimo, la mancanza di una disposizione che individui il giudice competente a valutare tali domande quando siano proposte prima dell'inizio del giudizio di merito.

Osservazioni

L'ampio dibattitto suscitato tra i primi commentatori relativo agli aspetti non espressamente disciplinati dal disposto dell'art. 473-bis.15 c.p.c. ruota intorno alla qualificazione giuridica del nuovo istituto.

Invero, mentre alcuni autori ritengono che la norma abbia introdotto una nuova ipotesi di provvedimento cautelare, altri reputano che si tratti di un provvedimento cautelare tipico caratterizzato da una propria specifica disciplina.

L'alternativa non è di poco momento considerando che chi aderisce alla prima opzione interpretativa reputa applicabile, in relazione agli aspetti non specificamente disciplinati, il rito cautelare uniforme in forza del disposto dell'art. 669-quaterdecies c.p.c., mentre chi aderisce all'altra impostazione non reputa applicabili le norme del rito camerale uniforme richiamando la clausola della “compatibilità” prevista dalla medesima disposizione.

L'applicabilità delle norme sul rito cautelare uniforme comporta in primo luogo l'ammissibilità dell'istanza ante causam, nonché la necessità di fissare l'udienza di conferma, revoca o modifica del provvedimento anche in caso di rigetto dell'istanza inaudita altera parte (art. 669-sexies c.p.c.), la reclamabilità del provvedimento ex art. 473-bis.15 c.p.c. (di accoglimento o di rigetto) reso all'esito del contraddittorio dinanzi al Tribunale in composizione collegiale (art. 669-terdecies c.p.c.) ed infine la possibilità di richiedere l'emissione di provvedimenti indifferibili anche in corso di causa ovvero dopo lo svolgimento della prima udienza.

Diversamente ragionando, non risulta ammissibile l'istanza di emissione dei provvedimenti indifferibili prima del deposito del ricorso introduttivo (per le ragioni compiutamente illustrate nella pronuncia in commento), il giudice non deve fissare udienza nella ipotesi in cui rigetti inaudita l'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. (essendo rinviata la discussione sulla questione alla prima udienza previa instaurazione del contraddittorio), il provvedimento di conferma, revoca o modifica reso all'esito della instaurazione del contraddittorio non risulta reclamabile (in quanto i provvedimenti provvisori sono destinati ad essere incorporati nell'ordinanza emessa all'esito della prima udienza di comparizione reclamabile ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c. dinanzi alla Corte di Appello), e non risulta possibile chiedere l'emissione di provvedimenti indifferibili dopo lo svolgimento della prima udienza (essendo previsti dal nuovo rito uniforme dei diversi strumenti specifici: ovvero l'art. 473-bis.38 c.p.c. che si riferisce anche alle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale e l'art. 473-bis.39 c.p.c. che disciplina i poteri del giudice in caso di inadempienze o violazioni).

Ad avviso di chi scrive risulta preferibile la seconda opzione atteso che il legislatore, consapevole della necessità di disciplinare la possibilità di intervento del giudice in presenza di situazioni di pregiudizio imminente ed irreparabile che richiedano un intervento urgente non compatibile con i tempi per l'instaurazione dell'ordinario contraddittorio processuale, ha previsto la possibilità di emettere in maniera anticipata alcuni dei provvedimenti che verrebbero normalmente resi all'esito della prima udienza (necessità già profilatasi con i vecchi riti e resa più pressante dalla previsione di un termine libero a comparire per il convenuto di sessanta giorni, termine che preclude di fatto la possibilità di fissare proficuamente l'udienza prima di ottanta giorni).

È stata, pertanto, introdotta una disciplina specifica dei provvedimenti indifferibili coerente con le specificità del nuovo rito unitario, la cui caratteristica principale è l'emissione da parte del giudice all'esito della prima udienza di provvedimenti temporanei volti fornire immediatamente alla famiglia disaggregata un assetto rispondente agli interessi ed alle esigenze attuali senza dover attendere l'intero corso del procedimento, provvedimenti suscettibili di reclamo dinanzi alla Corte di Appello e di modifica nel corso del giudizio in caso di evoluzione della situazione fattuale del nucleo familiare.

Riferimenti
  • G. Costantino, Questioni di coordinamento tra il nuovo «procedimento unificato» e le altre forme di tutela giurisdizionale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, in Riv.Dir. Proc., 2023, 1, 169 ss.;
  • R. Donzelli, Il rompicapo dei provvedimenti provvisori e urgenti resi nel procedimento per le persone, i minorenni e le famiglie, in judicium.it, 13 aprile 2023;
  • M. A. Lupoi, La tutela cautelare prima dell'udienza di comparizione, in La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie - Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, a cura di C. Cecchella, Torino, 2023;
  • M. Vaccari, I provvedimenti indifferibili nel processo in materia di persone, minorenni e famiglie: una lacuna mal colmata, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 12 luglio 2023.

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