Rapporto tra azione diretta del danneggiato e costituzione di parte civile
01 Agosto 2023
Massima
L'azione diretta, prevista dall'art. 144, comma 1, cod. ass. comporta una forma di legittimazione straordinaria (ad agire nei confronti della compagnia assicuratrice), che il legislatore prevede a favore del danneggiato da circolazione stradale al fine di rafforzare la tutela giuridica del suo diritto al risarcimento del danno, ma non comporta l'ampliamento dell'oggetto del giudizio civile instaurato dal danneggiato. Detto oggetto rimane circoscritto al diritto del danneggiato al risarcimento del danno, producendo il contratto di assicurazione effetti soltanto tra l'assicuratore e l'assicurato/danneggiante e prescindendo l'azione diretta, per sua natura, dall'esistenza di un diritto sostanziale del danneggiato nei confronti della compagnia. Il caso
A seguito di un sinistro stradale, dove perdeva la vita un minore, i genitori ed il fratello convenivano in giudizio il conducente del mezzo che si era scontrato con il motociclo condotto dalla vittima e la sua compagnia assicuratrice per ottenere la condanna al risarcimento dei danni. Il giudice di primo grado dichiarava estinto il giudizio per effetto dell'intervenuta rinuncia al giudizio civile da parte degli attori, genitori della vittima, per essersi gli stessi costituiti parte civile nel processo penale successivamente alla proposizione del giudizio civile. Gli attori proponevano appello, sostenendo che la costituzione di parte civile nel procedimento penale rappresentava (non una rinuncia, ma) la volontà di perseguire la verità dell'accaduto. La Corte di Appello di Ancona respingeva l'appello principale, confermando integralmente la sentenza di primo grado. I congiunti della vittima hanno proposto ricorso in Cassazione sostenendo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 75 c.p.p. nella parte in cui aveva dichiarato intervenuta la loro rinuncia, quali genitori della vittima, all'azione civile, per essersi gli stessi costituiti parte civile nel procedimento penale. Il ricorso è stato rigettato sul rilievo della ricorrenza di una ipotesi di estinzione del processo civile, tenuto conto che il danneggiato, dopo aver promosso l'azione risarcitoria davanti al giudice civile, si era costituito parte civile nel processo penale. La questione
L'azione diretta prevista dall'art. 144 cod. ass. amplia l'oggetto del giudizio civile instaurato dal danneggiato? Le soluzioni giuridiche
L'art. 75 c.p.p. regola il rapporto tra l'azione penale e quella civile. La vigente normativa ha tracciato quale criterio guida dei rapporti tra le due azioni, quello della separazione dei giudizi, modificando la disciplina previgente fondata, invece, sul principio della sospensione necessaria del processo civile sino al passaggio in giudicato di quello penale. Nella nuova articolazione dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, il legislatore del 1988 si è mosso su una triplice direttiva: quella del trasferimento dell'azione civile nel processo penale, della separazione dei giudici e della pregiudiziale penale nel processo civile. Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale è la prima ipotesi disciplinata dall'art. 75, comma 1, c.p.p. e consente a chi, dopo aver iniziato l'azione risarcitoria innanzi al giudice civile, intenda proseguirla in sede penale. Tale possibilità costituisce una facoltà riconosciuta alla parte titolare del diritto al risarcimento e, ovviamente, non un obbligo. Va, tuttavia, evidenziato che si tratta di una facoltà esercitabile entro i limiti determinati e sottoposta a determinate condizioni: a) limite temporale; b) identità controversia; c) rinuncia agli atti. La prima condizione è di natura strettamente temporale, in quanto il trasferimento non può avvenire dopo che sia stata pronunciata sentenza in sede civile, ancorché non definitiva. La seconda condizione attiene all'identità della controversia, in quanto sarà possibile proseguire il giudizio civile in sede penale sono in caso in cui le due controversie risultino identiche sia con riferimento al petitum che alla causa petendi. La terza condizione appare essere una necessaria conseguenza del trasferimento in sede penale della causa iniziata innanzi al giudice civile ossia la rinuncia agli atti del giudizio civile, che non comprende quella alle spese sostenute sino a quel momento e che ben potranno essere liquidate dal giudice penale. La rinuncia agli atti, infatti, non significa rinuncia all'azione la quale, anche se inserita nel processo penale, potrà nuovamente essere riproposta in sede civile in linea col dettato dell'art. 75, comma 3, c.p.p. (che, com'è noto, consente l'esercizio dell'azione innanzi al giudice civile anche dopo la costituzione di parte civile ovvero dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale anche se, in tal caso, l'azione iniziata innanzi al giudice civile rimarrà necessariamente sospesa sino alla completa definizione del processo civile). Osservazioni
In tema di assicurazione obbligatoria, nel giudizio di risarcimento del danno promosso dal danneggiato con l'azione diretta contro l'assicuratore, quest'ultimo si pone, sin dal momento della richiesta del terzo danneggiato, come parte e protagonista attivo del rapporto e contraddittore diretto e primario per l'accertamento e la quantificazione dell'obbligazione risarcitoria. Pertanto, ove sia promossa azione risarcitoria in sede civile nei confronti della compagnia di assicurazione, e successivamente l'azione civile sia trasferita in sede penale, con estraneità rispetto al processo penale della compagnia di assicurazione, deve precisarsi che nel caso di azione diretta, prevista dall'art. 144 cod. ass., vi è piena coincidenza oggettiva e soggettiva tra l'oggetto del giudizio civile, originariamente instaurato, e l'oggetto del giudizio civile successivamente trasferito in sede penale. |