Impugnazione per gli interessi civili

01 Marzo 2024

Il diritto ad impugnare il provvedimento pronunziato all'esito del processo penale può riguardare, in forza di quanto dispone l'art. 573 c.p.p., anche i capi della sentenza che riguardano gli interessi civili.

Inquadramento

Il diritto ad impugnare il provvedimento pronunziato all'esito del processo penale può riguardare, in forza di quanto dispone l'art. 573 c.p.p., anche i capi della sentenza che riguardano gli interessi civili.

Infatti, l'imputato può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano il risarcimento del danno e la rifusione delle spese processuali (cfr. art. 574, comma 1, c.p.p.) ed anche contro i capi della sentenza di assoluzione relativi alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali (cfr. art. 574, comma 2, c.p.p.).

L'impugnazione per gli interessi civili, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 573, comma 1, c.p.p., è proposta, trattata e decisa con le forme del processo penale ordinario.

Tuttavia, laddove l'impugnazione sia ammissibile e riguardi i soli interessi civili, il Giudice penale dovrà, ex art. 573, comma 1-bis, c.p.p.  – introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) – rinviare per la prosecuzione del giudizio alla Corte d'Appello civile o alla sezione civile della Corte di Cassazione competente, che potrà decidere sulla base delle prove acquisite nel processo penale e delle prove eventualmente acquisite nel giudizio civile.

Da una prima lettura del dettato normativo, emergono due differenti percorsi processuali: l'impugnazione che riguardi anche – ma non esclusivamente – gli interessi civili verrà decisa dal Giudice penale, mentre l'impugnazione per i soli interessi civili sarà decisa, previo un vaglio di ammissibilità in sede penale, dal giudice civile.

L'impugnazione anche per gli effetti civili

L'art. 573, comma 1, c.p.p., così come modificato dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), disciplina l'impugnazione per gli interessi civili e, dunque, si riferisce ai gravami con i quali vengono impugnate questioni relative sia agli interessi civili sia agli effetti penali. In tal caso, la competenza a decidere l'impugnazione è riconosciuta al Giudice penale che dovrà decidere sul gravame, affrontando contemporaneamente le questioni civili e le questioni penali.

«Il che comporta lo svolgimento del processo per il soddisfacimento di una pretesa risarcitoria in sede processuale “innaturale”, giusta i differenti presupposti delle responsabilità penale e civile […] e, soprattutto, il diverso standard probatorio previsto ai fini del giudizio in ordine ad esse, laddove la responsabilità civile si fonda sul criterio del “più probabile che non” o della “probabilità prevalente”, anziché sulla regola dell' “al di là di ogni ragionevole dubbio” operante in materia penale» (Bassi, 267). Infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il Giudice penale che si trovi a decidere sulla responsabilità civile, e quindi a verificare la sussistenza dell'illecito civile, dovrà seguire il criterio del “più probabile che non” o della “probabilità prevalente” che consente di ritenere adeguatamente dimostrata – e dunque processualmente provata – una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria (cfr. Corte Cost., n. 182/2021; Cass. pen., sez. II, n. 11808/2022 e Cass. pen., sez. IV, n. 37193/2022).

a) la nozione di interesse civile

La nozione di interessi civili ricomprende le questioni inerenti all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ma anche le questioni concernenti la responsabilità dell'imputato e del responsabile civile per le restituzioni, per il risarcimento del danno cagionato dal reato e per la rifusione delle spese processuali in favore della parte civile (cfr. artt. 538 e 541, comma 1, c.p.p.); le questioni relative alla responsabilità della parte civile o del querelante, allorché l'imputato od il responsabile civile abbiano fatto domanda per la rifusione delle spese processuali sostenute ed il risarcimento dei danni causati dall'azione civile (cfr. artt. 427, commi 2 e 3, 541, comma 2 e 542 c.p.p.); le questioni riguardanti la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (cfr. art. 534 c.p.p.) e quelle riguardanti la responsabilità delle parti private e del querelante per le spese processuali anticipate dallo Stato.

Sul punto, occorre richiamare l'art. 574 consente all'imputato di proporre impugnazione:

  1. contro i capi della sentenza che riguardino la sua condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno (comma 1, prima parte);
  2. contro i capi della sentenza che riguardino la sua condanna alla rifusione delle spese processuali (comma 1, seconda parte);
  3. contro i capi della sentenza che riguardino l'assoluzione relativa alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali (comma 2).

Non rientrano, invece, nella nozione di interesse civile le statuizioni riguardanti la concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. III, n. 18663/2015 e Cass. pen., sez. II, n. 44859/2019).

b) l'iter processuale

L'art. 573, comma 1, c.p.p. prevede che l'impugnazione debba essere proposta (cfr. artt. 581 ss. c.p.p.), trattata e decisa con le forme ordinarie delle impugnazioni penali.

L'art. 574, comma 4, c.p.p. prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende direttamente dal capo o dal punto impugnato e, quindi, vi sia una connessione qualificata tra il capo penale impugnato e la questione a rilevanza civilistica.

L'impugnazione per i soli effetti civili

L'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), disciplina l'impugnazione per i soli interessi civili e prevede che nei casi in cui una sentenza sia impugnata per i soli interessi civili, il Giudice competente per la decisione dell'impugnazione (ovvero la Corte d'Appello, la Corte di cassazione, ma anche Tribunale, in caso d'impugnazione di una sentenza del giudice di pace), se l'impugnazione non è inammissibile, debba rinviare per la “prosecuzione” al Giudice civile o alla sezione civile della Suprema Corte di Cassazione competente. L'Autorità Giudiziaria civile, precisa l'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., dovrà decidere le questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

L'art. 573, comma 2, c.p.p. prevede che l'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

La ratio della norma risponde ad una finalità di economia processuale nella misura in cui tende a far risparmiare risorse al Giudice penale in relazione a questioni civili che potranno essere meglio trattate in una sede differente rispetto al procedimento penale. Tuttavia, si è osservato che «va riconosciuto che siffatto risparmio verrà a essere piuttosto modesto, visto il tasso tradizionalmente basso dei gravami avanzati per far valere solo questioni privatistiche. Per di più, è indiscutibile come tale scelta presenti l'inevitabile controindicazione di ingolfare di riflesso il sistema civile» (Della Torre, 1221).

Inoltre, l'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., da un lato, tradisce una chiara preferenza per il favor separationis tra l'azione civile ed il processo penale, con la conseguenza che «il danneggiato si troverà a dover ragionevolmente prevedere l'eventualità del rinvio al giudice civile sin dal momento della presentazione della domanda risarcitoria di fronte al giudice penale, adattando anche la redazione dell'atto di costituzione mediante l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli affetti civili, a norma dell'art. 78, lett. d), c.p.p.» (Vasta, 3462) e, dall'altro lato, deroga al principio di accessorietà che trova la sua principale espressione nella regola secondo la quale il giudice penale è chiamato a decidere anche sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta con la costituzione di parte civile, quando pronuncia sentenza di condanna (cfr. art. 538, comma 1) o sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis c.p. (Bricchetti).

Con riferimento alle questioni di diritto intertemporale, si deve ricordare che l'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) risulta applicabile alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione (cfr. Cass. pen., sez. un., n. 38481/2023).

a) il vaglio di ammissibilità dell'impugnazione

A fronte della proposizione di un'impugnazione ai soli interessi civili al Giudice penale competente, l'Autorità Giudiziaria penale dovrà, preliminarmente, valutarne l'ammissibilità. La valutazione in punto di ammissibilità dell'atto di gravame dovrà avvenire secondo i parametri imposti dal codice di procedura penale

Laddove, il Giudice penale ritenga l'impugnazione inammissibile, dovrà dichiararlo con le forme previste dal codice di procedura penale, mentre, laddove ritenga l'impugnazione ammissibile, dovrà rinviare il procedimento avanti al Giudice civile.

Il Giudice civile, investito della questione ex art. 573, comma 1-bis, c.p.p., non potrà valutare nuovamente l'ammissibilità dell'impugnazione alla luce dei criteri dettati dal codice di procedura civile.

Tuttavia, nonostante la previa valutazione di ammissibilità dell'impugnazione operata dal Giudice penale, l'Autorità Giudiziaria civile potrà dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione applicando le regole di giudizio previste per il processo penale, nella misura in cui l'art. 591, comma 4, c.p.p. prevede che l'inammissibilità dell'impugnazione, anche quando non è stata rilevata, può essere dichiarata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

b) lo standard probatorio

Nel giudizio civile instaurato ex art. 573, comma 1-bis, c.p.p. trovano applicazione le regole processuali, i criteri di giudizio e gli standard probatori propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, anche in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 30496/2022 ed anche C. Cost., n. 182/2021). Pertanto, la valutazione della domanda dovrà avvenire alla luce del parametro del “più probabile che non”, senza che possa trovare applicazione il criterio processualpenalistico dell' “oltre ogni ragionevole dubbio” (cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. II, n. 11808/2021; Cass. civ., sez. III, n. 27016/2022 e Cass. civ., sez. III, n. 30496/2022).

Il Giudice civile potrà utilizzare le prove acquisite in sede penale – come già ritenuto dalla giurisprudenza formatasi in un periodo antecedente alla Riforma Cartabia (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 1768/2011) –, pur conservando la facoltà, alla luce dei principi del codice di rito civile, di integrare il materiale istruttorio. Pertanto, si delinea un «regime ibrido» (La Rocca, 2022, 573) in cui la domanda civile verrà decisa, da un lato, alla luce delle prove formate in sede penale e, dall'altro lato, valutando il materiale probatorio raccolto in sede civile, secondo canoni e vincoli differenti rispetto a quelli vigenti nel processo penale.

Inoltre «il giudice civile non potrà dichiarare, in applicazione di dette regole, l'inutilizzabilità di prove acquisite nel processo penale e in esso utilizzabili (ad es. delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa dal reato, costituita parte civile nel processo penale, e parte nel giudizio civile); lo vieta il principio contenuto nell'art. 193 c.p.p.» (così Bricchetti. Dello stesso avviso anche Bontempelli).

c) l'instaurazione del giudizio civile

Secondo un primo orientamento interpretativo, il giudizio civile ex art. 573, comma 1-bis, c.p.p. necessita di un atto di impulso della parte interessata.

Infatti, non vi sarebbero ragioni per derogare al principio ne procedat iudex ex officio: dunque, non potendo trovare spazio l'iniziativa officiosa, il successivo sviluppo del giudizio avanti al Giudice civile dovrebbe essere rimesso alla libertà di iniziativa e di autodeterminazione processuale delle parti, alle quali sole è riconosciuto il potere di dare impulso al processo riassumendolo ex art. 392 c.p.c.

In tal caso «l'atto (la cui presentazione non sembra, allo stato, essere sottoposta a termini di decadenza), dovrà, se del caso, contenere le eventuali richieste istruttorie, considerata la prevista possibilità di decidere sulle questioni civili sia utilizzando le prove acquisite nel processo penale, sia quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile» (Bricchetti).

Secondo un diverso orientamento interpretativo, invece, partendo dal presupposto che la translatio iudicii non consegue ad una decisione sull'impugnazione, non sarebbe necessario né possibile alcun atto di impulso della parte interessata, dal momento che la prosecuzione risulta essere l'effetto del rinvio: il Giudice penale dovrà trasmettere gli atti al Giudice civile (Bricchetti). Secondo tale impostazione, l'atto d'impulso del rito civile è compiuto dal Giudice penale, poiché è il provvedimento di rinvio adottato da quest'ultimo ad integrare in capo al Giudice civile il dovere di decidere.

Inoltre, l'assenza di disposizioni che riconoscano la facoltà della parte di emendare l'atto induce a ritenere che il Giudice civile debba pronunciarsi proprio e solo sull'impugnazione penale (ferme le possibili iniziative difensive autorizzate dalla disciplina processuale civile), il cui merito non è stato ancora vagliato dall'autorità giudiziaria (cfr. Bontempelli). Pertanto, il riferimento alla prosecuzione del giudizio di appello davanti al giudice civile comporta che la domanda agli effetti civili contenuta nella dichiarazione di costituzione di parte civile non possa più essere mutata (cfr. Bricchetti. Contra, ma contra Cass. pen., sez. IV, n. 6690/2023, secondo la quale la parte impugnante avrà modo, se necessario, di emendare l'atto di appello o il ricorso per cassazione, mentre la controparte avrà la possibilità di contraddire e replicare mediante nuove memorie difensive), ma il Giudice civile sarà tenuto a porre le parti nelle condizioni di chiedere l'acquisizione di prove.

La decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità 

L'art. 578, comma 1, c.p.p. prevede che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il Giudice d'Appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

Sul punto si noti che il riferimento alla prescrizione appare destinato all'inoperatività posto che l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non potrà più essere dichiarata nei gradi di impugnazione in ragione della cessazione del decorso della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado.

L'art. 578, comma 1-bis, c.p.p. – introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) – stabilisce che, nei casi in cui l'imputato ha riportato condanna anche generica alle restituzioni oppure al risarcimento dei danni da reato in favore della parte civile, ed in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il Giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui all'art. 344-bis, comma 1 e 2, c.p.p., rinviano per la prosecuzione al Giudice civile o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile (secondo La Rocca, 2022, 572-573, «il riferimento è alle dichiarazioni della persona offesa: nel processo civili non è consentita l'“utilizzazione”, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo trovare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall'art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio»).

L'annullamento della sentenza ai soli effetti civili 

Il rinvio prosecutorio di cui all'art. 573 comma 1-bis c.p.p., essendo finalizzato alla decisione sull'impugnazione, si distingue dal caso disciplinato dall'art. 622 c.p.p. che rappresenta un effetto della decisione sull'impugnazione nella misura in cui la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata rinviando, quando occorre, al Giudice civile di grado inferiore (cfr. Bontempelli).

L'art. 622 c.p.p. prevede che, fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia al Giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.

La norma deve essere coordinata con l'art. 573 c.p.p., il quale «limita di fatto l'ambito applicativo della norma in esame [art. 622 c.p.p.] riducendo in maniera drastica la possibilità che – davanti al giudice penale – vengano trattate questioni finalizzate alla valutazione dei presupposti di condanne da rendersi esclusivamente in sede civile» (Tutinelli) e, di conseguenza, «l'ambito applicativo della norma rimane limitato all'ipotesi in cui vi sia una pluralità di ricorrenti avverso la medesima decisione e che – all'esito – residuino esclusivamente questioni civili» (Tutinelli).

 a) la natura del giudizio civile

Sulla la natura del giudizio civile instaurato ex art. 622, c.p.p. si sono sviluppati due differenti opzioni interpretative.

Secondo una prima linea esegetica, il giudizio civile ha natura prosecutoria rispetto al giudizio penale.

L'idea che vi sia un continuum tra i due giudizi implica che nel giudizio civile troveranno applicazione le regole del rito penale, pertanto, «il fatto che […] il giudizio civile non debba ricominciare dal primo grado» comporta che dovranno continuare « ad applicarsi, in parte qua, le regole proprie del processo penale» (cfr. Cass. pen., sez. un., n. 28911/2019). Da ciò deriva che non potranno essere fatti valere, in sede civile, fatti costitutivi differenti rispetto a quelli che integrano la fattispecie di reato contestato in sede penale.

Secondo un differente orientamento interpretativo, invece, il giudizio civile instaurato ex art. 622 c.p.p. ha natura autonoma con la conseguente applicabilità delle regole proprie del rito civile e ciò «consente alle parti di introdurlo nelle forme civilistiche previste dall'art. 392 c.p.c., nonché di allegare fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno anche diversi da quelli che integravano la fattispecie di reato in ordine alla quale si è svolto il processo penale. Ciò giustifica anche l'emendatio della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sempre che la domanda così integrata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio: e comporta che all'illecito civile si applichino le regole sue proprie» (La Rocca, 2022, 575. In giurisprudenza, si vedano Cass. pen., sez. un., n. 22065/2021, ove si precisa che il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. si instaura con l'impulso processuale proveniente dalla parte interessata, per mezzo di un autonomo atto di citazione, che rende possibile «l'emendatio, ma non la mutatio della domanda», garantendo al danneggiato di ampliarla «allegando elementi rientranti nella fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2043 cod. civ.» e Cass. civ., sez. I, n. 7474/2022, secondo cui «la decisione della Corte di cassazione ex art. 622 c.p.p. determina una sostanziale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, sicché la Corte di appello cui sia rimesso il procedimento deve applicare le regole processuali e sostanziali proprie del giudizio civile, con conseguente legittimità della modificazione della domanda sia pure con il limite delle preclusioni fissato» dal codice di procedura civile).

Riferimenti

Per l'approfondimento dei temi trattati si suggeriscono i seguenti testi:

Bassi, Impugnazioni. L'appello, in AA.VV., La riforma del sistema penale, a cura di Bassi e Parodi, Milano, 2023, 259 ss.;

Belvini, I riflessi della prescrizione del reato sulla decisione in appello per gli interessi civili, in Proc. pen. giust., 2023, 628;

Bontempelli, Verso una trattazione efficiente delle impugnazioni penali per i soli interessi civili, in Sist. pen., 2023, f. 5, 157 ss.;

Bricchetti, Impugnazione per i soli interessi civili: il nuovo comma 1-bis dell'art. 573 c.p.p., in Sist. pen., 30 giugno 2023;

Della Torre, sub artt. 573, 574 e 578, in AA.VV., Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda e Spangher, tomo III, Milano, 2023, 1219 ss.;

Diddi, L'impugnazione per gli interessi civili, Padova, 2011;

La Rocca, Improcedibilità, impugnazione per gli interessi risarcitori e rinvio al giudice civile, in AA.VV., La riforma Cartabia, a cura di Spangher, Pisa, 2022, 567 ss.;

La Rocca, Le impugnazioni ordinarie: tra “efficienza” e snellimento, in AA.VV., Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale, a cura di Castronuovo, Donini, Mancuso e Varraso, Padova, 2023, 841 ss.;

Lavarini, Azione civile nel processo penale e principi costituzionali, Torino, 2009;

Mazza, «Nemo testis in causa propria»: nell'incerto scenario del giudizio civile di rinvio post-cassazione penale, tra vecchi feticci e nuove suggestioni, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2023, 627 ss.;

Tonini, Pecchioli, Roma locuta est: le Sezioni Unite mettono il punto sul rinvio ai soli effetti civili, in Dir. pen. proc., 2021, 1431 ss.;

Toriello, Riforma “Cartabia” ed impugnazioni per i soli interessi civili: le Sezioni Unite sulla non immediata applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., in Sist. pen., 12 ottobre 2023;

Vasta, I giudizi di rinvio al giudice civile per il risarcimento del danno da reato, in Cass. pen., 2023, 3462 ss.

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