Assicurazione condominiale per eventi calamitosi
24 Agosto 2023
In argomento, giova ricordare che la polizza fabbricato ha natura complessa e, per tale motivo, viene definita «polizza globale fabbricato»; il termine globale implica il fatto che la stessa non è limitata all'assicurazione delle parti comuni, ma coinvolge tutte le parti dell'edificio, anche non comuni. In argomento occorre precisare che l'assicurazione del caseggiato non è obbligatoria. Difatti, come sottolineato dai giudici di legittimità, l'amministratore del condominio non è legittimato a stipulare il contratto d'assicurazione del fabbricato se non sia stato autorizzato da una deliberazione dell'assemblea dei partecipanti alla comunione. Per meglio dire, la disposizione dell'art. 1130, comma 1, n. 4), c.c., obbligando l'amministratore ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto di assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la suddetta norma avendo, viceversa, come suo unico e diverso fine, quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell'edificio danneggiato (Cass. civ., sez. II, 3 aprile 2007, n. 8233). Premesso ciò, in risposta all'altro quesito in esame, come riportato nella Circolare del 19 giugno 2023, n. 14/E, a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, fermo restando che la detrazione non spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza. A tal proposito, come evidenziato dai tecnici del Fisco (FiscoOggi del 21 luglio 2023), tra le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi che danno diritto alla detrazione sono comprese anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio. In sintesi: - il singolo condomino può usufruire della detrazione del 19% solo per la quota di premio a lui relativa; - le diverse quote devono essere certificate dall'amministratore di condominio; - in alternativa, il condomino deve possedere una copia della polizza e la documentazione che attesti la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare e pagata effettivamente da lui. La detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dal fatto che l'immobile sia intestato a lui, poiché l'agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona. |