Infortunio sul lavoro: è esclusa la responsabilità in re ipsa del committente per il solo affidamento dell'appalto
29 Agosto 2023
Massima
In tema di appalto, non è configurabile una responsabilità del committente in re ipsa e, cioè, per il solo fatto di aver affidato determinati lavori ovvero un servizio a un'impresa appaltatrice. La responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori si estende, infatti, al committente solo se lo stesso si sia reso garante della vigilanza delle misure da adottare in tema di sicurezza sul lavoro e si sia riservato poteri tecnico-organizzativi rispetto all'opera da realizzare. Il caso
La fattispecie in esame riguarda l'infortunio di un lavoratore avvenuto a seguito della caduta da una scala all'interno di un capannone in cui erano in corso lavori in appalto.
Il lavoratore ha adito l'autorità giudiziaria avverso il subappaltatore, il direttore dei lavori e la ditta committente al fine di vedersi riconosciuto il c.d. danno differenziale, ossia eccedente l'indennizzo liquidato dall'INAIL al riguardo.
In primo grado, il Tribunale ha condannato tutti i convenuti, in solido tra loro, a risarcire tale danno, mentre, la Corte di Appello ha dichiarato l'esclusiva responsabilità del subappaltatore, in ragione del fatto che il committente non si era in alcun modo ingerito nelle scelte di sicurezza.
Il subappaltatore ha proposto, quindi, ricorso in Cassazione. Le questioni
Il subappaltatore lamentava che i giudici di merito, nell'escludere la responsabilità del committente, avessero erroneamente interpretato l'art. 93 d.lgs. n. 81/2008 che esonera il committente dalla responsabilità solo nel caso in cui questi abbia proceduto alla nomina del responsabile della sicurezza, estraniandosi così completamente dal cantiere. Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corte ha confermato l'assenza di responsabilità in capo al committente per le ragioni che seguono.
In primo luogo, la Corte, ha rilevato che non è configurabile una responsabilità del committente in re ipsa e, cioè, per il solo fatto di aver affidato in appalto determinati lavori. La responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori coinvolge il committente solo se quest'ultimo si renda garante della vigilanza con riferimento alle misure di sicurezza da adottare e si riservi poteri tecnico-organizzativi che concernono l'attività da portare a termine.
Nel caso in esame, il committente non aveva nominato un suo responsabile per la sicurezza, avendo affidato al direttore dei lavori il ruolo di coordinatore per la sicurezza – ai sensi dell'art. 98 del Testo Unico – lasciando all'appaltatore la scelta in merito alle misure di sicurezza da attuare in concreto (il quale, a sua volta, aveva subappaltato alcune attività a terzi, senza che il committente ne avesse avuto notizia).
Sebbene l'art. 26 d.lgs. n. 81/2008 in materia di appalto stabilisca che il dovere di sicurezza gravi, oltre che sul datore di lavoro (di regole, l'appaltatore), anche sul committente, non può essere, tuttavia, invocata l'applicazione automatica di tale obbligo. Non si può, invero, pretendere dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori.
Nel caso esaminato, i giudici, rilevando la mancata ingerenza del committente nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, hanno concluso per la non incidenza della condotta di questi nella genesi dell'evento infortunistico e, di conseguenza, escluso il vincolo solidale con riferimento al risarcimento del danno patito dal lavoratore. Osservazioni
La sentenza della Corte di Cassazione ha compiutamente tratteggiato la responsabilità civile del committente in caso d'infortunio del personale di ditte appaltatrici o subappaltatrici.
Di particolare rilievo risulta la statuizione in merito all'esclusione dell'applicazione automatica degli obblighi solidali sanciti dall'art. 26 del T.U. n. 81/2008 a carico del committente in caso di infortunio del lavoratore nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto affidato. Per fondare la responsabilità del committente, non si può, infatti, prescindere da un attento esame della situazione fattuale al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento.
Nel caso di specie, ad esempio, la Corte ha tenuto conto delle capacità organizzative della ditta scelta dal committente per l'esecuzione dei lavori, della specificità degli stessi, dell'esistenza o meno di un'ingerenza del committente nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto e del fatto che fosse agevole e immediata la percepibilità da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo.
Solo a seguito di una tale valutazione della effettiva posizione di garanzia assunta (o meno) dal committente sarà possibile chiamarlo in solido insieme al datore di lavoro dell'infortunato, senza che una tale responsabilità possa sorgere in re ipsa, a seguito del mero affidamento dell'appalto. |