Licenziamento per motivo illecito: nell'accogliere la domanda di nullità del recesso datoriale il giudice deve valutare complessivamente la fattispecie

Teresa Zappia
27 Settembre 2023

Nell'accertare la natura esclusiva del motivo illecito del licenziamento il giudice può valutare tutti gli elementi della fattispecie, inclusi quelli considerati per escludere la sussistenza di un giustificato motivo.

Nell'accogliere la domanda di nullità del recesso datoriale per motivo illecito, il giudice può tenere in considerazione anche elementi valutati nell'escludere il giustificato motivo del licenziamento?

La domanda di accertamento della nullità del licenziamento asseritamente fondato su motivo illecito, necessita, affinché possa essere accolta, che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo, dovendosi escludere che occorra procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del licenziamento. Ricade sul lavoratore l'onere di dimostrare il carattere esclusivo del motivo ritorsivo, applicandosi l'art. 2697 c.c. e non operando l'art. 5 della l. n. 604/1966.

Tuttavia, al fine di accogliere la domanda suddetta, il giudice può valorizzare tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo di recesso, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale, consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova dell'esclusività del motivo illecito.

Si precisa, altresì, che l'allegazione da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera, in ogni caso, il datore dall'onere di dimostrare ai sensi dell'art. 5 prefato, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso. Solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, il lavoratore sarà tenuto a provare l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso datoriale.

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