Infortunio sul lavoro: è possibile richiedere il risarcimento post-transazione giudiziale se sopraggiunge un aggravamento del danno?

29 Settembre 2023

In ipotesi di infortunio sul lavoro, affinché possa essere superata l'efficacia preclusiva della transazione stipulata con il datore, il lavoratore deve dimostrare l'imprevedibilità dell'aggravamento delle sue condizioni di salute.

L'aggravamento delle condizioni di salute del dipendente, infortunatosi sul luogo di lavoro, può consentire allo stesso di superare l'efficacia preclusiva della transazione precedentemente stipulata con il datore e afferente al danno subito?

In linea con la giurisprudenza di legittimità, il lavoratore danneggiato, in seguito a infortunio sul luogo di lavoro e che abbia transatto la lite, può sempre chiedere il risarcimento dei danni che si siano manifestati successivamente e che non erano non prevedibili al momento della transazione.

Tuttavia, è necessario che la domanda sia sostenuta dall'allegazione e dalla prova di elementi idonei a consentire di accertare un'obiettiva impossibilità di prevedere ragionevolmente i fattori determinanti l'aggravamento.

È bene precisare che imprevedibile non è il fatto non noto al momento della transazione, ma solo il fatto che non poteva essere previsto come normale sviluppo delle lesioni in atto. Dovendosi ritenere l'imprevedibilità dei danni futuri, scaturenti dall'aggravamento della condizione personale del danneggiato, un elemento costitutivo della domanda, è onore di chi agisce (i.e. dello stesso lavoratore) di fornire dimostrazione anche mediante presunzioni, al fine di poter superare la normale efficacia preclusiva della transazione sullo stesso fatto.

Sul punto non potrebbe ritenersi rilevante la natura negativa della prova, atteso che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", poiché ciò non potrebbe escludere né invertire il relativo onere. Come sopra già accennato, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova potrà comunque essere fornita mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.

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