Lo status di start up non determina la qualificazione di “comodo” di una società

La Redazione
09 Ottobre 2023

In tema di società di comodo e di rimborso del credito IVA, in caso di mancato superamento del test di operatività, anche in seguito alle modifiche apportate all’art. 30 della l. n. 724 del 1994 dalla l. n. 296 del 2006, permane la possibilità per il contribuente di vincere la presunzione legale della finalità elusiva delle società non operative attraverso la prova contraria qualificata dalla ricorrenza di una situazione oggettiva a sé non imputabile che ha reso impossibile il conseguimento di ricavi e la produzione di reddito entro la soglia minima stabilita "ex lege".

In tale contesto, costituisce “situazione oggettiva” la fisiologica attesa dei tempi tecnici necessari per ottenere le autorizzazioni necessarie per rendere operativa la start up purchè risulti, quantomeno, la programmazione di un'attività commerciale (in tal senso, Cassazione, 3 novembre 2020, n. 24314; Cassazione, 30 dicembre 2019, n. 34642).

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