Delocalizzazioni: il “Decreto Asset” raddoppia i limiti temporali per il trasferimento delle grandi imprese beneficiarie di agevolazioni publiche
23 Ottobre 2023
Con la conversione in legge (l. n. 136/2023, pubblicata sulla G.U. 9 ottobre 2023, n. 236) del "Decreto Asset" (d.l. n. 104/2023), il legislatore è intervenuto restringendo l'ambito di applicazione della normativa in materia di delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di Stato. L'art. 5, comma 6 del "Decreto dignità" (d.l. n. 87/2018, conv., con modificazioni, in l. n. 96/2018) contiene la definizione di delocalizzazione, per cuisi intende il trasferimento, da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale sia collegata ai sensi dell'art. 2359 c.c., dell'attività economica incentivata o di una sua parte dalla sede di produzione incentivata ad altro sito, nell'ottica di beneficiare di maggiori vantaggi competitivi per l'impresa, di minori costi di manodopera, di una carente regolamentazione del mercato del lavoro nonché regimi fiscali più favorevoli. L'articolo 8 del "Decreto Asset" (d.l. n. 104/2023), rubricato «Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione» interviene sulcitato "Decreto dignità" modificando l'art. 5 che disciplina i limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di Stato. Nello specifico il legislatore chiarisce la durata del periodo successivo alla data di conclusione dell'agevolazione pubblica entro il quale è previsto in capo ad una grande impresa l'obbligo di mantenere il proprio sito produttivo in Italia, pena la decadenza dalle agevolazioni ricevute e l'irrogazione di una sanzione pari ad un importo da 2 a 4 volte l'importo dell'aiuto fruito. La novella, infatti, inserendosi nella previsione normativa che fissa in 5 anni il limite per la delocalizzazione delle imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato, aggiunge il limite temporale di 10 anni se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Tale Raccomandazione, all'articolo 2, paragrafo 1, dell'Allegato 1, fornisce indirettamente la definizione di “grande impresa” individuandola come tale qualora superi i 250 dipendenti e il cui fatturato annuo oltrepassi i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo sia sopra i 43 milioni di euro. |