Mandatario di assicurazione straniera: quando convenirlo in giudizio?
23 Ottobre 2023
Incidente stradale in Austria: il giovane N.B. muore, lasciando la moglie incinta. Si tratta, con tutta evidenza, di una grande disgrazia da cui scaturisce un'azione risarcitoria: la vedova, agendo anche in nome e per conto della figlia, conviene in giudizio il responsabile del sinistro, la sua compagnia assicuratrice austriaca e la mandataria italiana di quest'ultima per sentirli condannare in solido al ristoro dei danni conseguenti al tragico evento. Il Tribunale di Pordenone accoglie la domanda nei soli confronti dell'assicurazione austriaca e della sua mandataria italiana, escludendo la sussistenza della giurisdizione nei confronti del responsabile del sinistro. A parere del giudice di prime cure, peraltro, la vertenza era regolata dalla legge italiana, in quanto i pregiudizi derivanti dal sinistro si erano verificati in Italia e, in particolare, nel luogo in cui le danneggiate vivevano. Impugnata (apparentemente) dall'assicurazione austriaca e, in via incidentale, dalla mandataria italiana, la decisione viene però in parte riformata dalla Corte d'Appello di Trieste: dopo aver confermato la legittimazione passiva della mandataria italiana (già contestata con l'appello incidentale), i giudici ritengono applicabile alla fattispecie il diritto austriaco, sul presupposto che i danni “diretti” derivanti dal sinistro si fossero verificati in Austria; pertanto, riducono notevolmente l'entità del risarcimento riconosciuto nel primo grado di giudizio a favore della moglie e della figlia del defunto. La pronuncia, tuttavia, non soddisfa la vedova che ricorre per Cassazione, onde ottenerne la riforma; la società incorporante della compagnia assicuratrice austriaca resiste, mentre la mandataria italiana propone ricorso incidentale per ribadire l'insussistenza della propria legittimazione passiva. Venuta a conoscenza che, al momento della proposizione dell'appello, l'assicurazione austriaca non era più esistente a causa dell'avvenuta fusione per incorporazione con altra società, la vedova si premura anzitutto di documentare tale circostanza; poi, chiede che venga dichiarata la nullità della sentenza impugnata, con conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado per quanto concerne il rapporto processuale tra le attrici e l'assicurazione austriaca. La prospettazione trova il conforto dei giudici di legittimità per due ragioni: (i) la fusione per incorporazione estingue la società incorporata (v. Cass., Sez. Un., 30 luglio 2021, n. 21970) e (ii) l'appello proposto da una società estinta è inammissibile (v. Cass. 3 marzo 2023, n. 6397; Cass. 11 maggio 2022, n. 14859; Cass. 2 marzo 2021, n. 5605; Cass. 22 gennaio 2020, n. 1392). Chiarito questo aspetto, la Cassazione esamina il ricorso incidentale proposto dalla mandataria italiana, fornendo alcune precisazioni interpretative sugli artt. 152 e 153 del d.lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle assicurazioni private). In particolare, la Cassazione puntualizza che:
tuttavia
Sulla scorta di queste argomentazioni, la Suprema Corte accoglie il ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva confermato la legittimazione passiva della mandataria: la vedova avrebbe dovuto agire o nei confronti dell'assicurazione austriaca o nei confronti della sua mandataria italiana. (Fonte: Diritto e Giustizia) |