Quando il deposito degli atti o dei documenti può avvenire con l’invio di più PEC?

La Redazione
27 Ottobre 2023

Nel caso in esame, una Banca aveva impugnato il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento di una S.r.l., poiché era stata ammessa per il solo credito con prelazione ipotecaria, comprensivo degli interessi convenzionali calcolati fino alla data di fallimento,  (ma non per quello azionato in via chirografaria quale saldo debitore del c/c ordinario, escluso perché ritenuto non adeguatamente documentato).

Il Tribunale fallimentare rigettava la suddetta opposizione, considerando inutilizzabile la  documentazione  prodotta  a comprova del credito  (non allegato al ricorso in opposizione),  depositato telematicamente  il 4 novembre 2016.

La Banca ricorre in Cassazione ritenendo che il Tribunale abbia errato poiché il deposito telematico della documentazione sarebbe avvenuto  entro il   termine  di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo, quindi tempestivamente, e sebbene l'art. 51 del d.l. n. 90/2014 preveda che «il deposito degli atti e dei documenti può essere eseguito mediante invii di più messaggi di posta elettronica».

La doglianza è infondata. Il Collegio ricorda infatti che «nella specificità del procedimento disciplinato dall'art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., col deposito del ricorso si attivano sia la formazione del fascicolo d'ufficio sia l'iscrizione a ruolo, nonché la costituzione in giudizio, col deposito del fascicolo di parte, secondo i principi generali dei procedimenti che iniziano con ricorso; i documenti di cui il ricorrente s'intende avvalere devono essere prodotti e inseriti nel fascicolo di parte, da depositare alla costituzione, pena l'inammissibilità delle produzioni e non già dell'intera opposizione» (Cass. civ. n. 31474/2018). Inoltre, «il termine  di decadenza  previsto dall'art. 99, comma 1, l.fall. riguardo al deposito del ricorso  rileva ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'opposizione sotto il profilo della tempestività; l'osservanza del comma 2, n. 4 della medesima norma rileva, invece, non già ai fini dell'ammissibilità  ex se  dell'opposizione, ma della ritualità, o non, delle produzioni documentali».

Ed è stato anche stabilito che «qualora  la costituzione avvenga mediante l'invio di un  messaggio di posta elettronica certificata   eccedente la dimensione massima  stabilita nelle relative specifiche tecniche,  il deposito degli atti o dei documenti può sì avvenire mediante gli invii di più messaggi  di posta elettronica certificata -ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012, come modificato dall'art. 51, comma 2, del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014a patto che  essi siano coevi al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza. E per invii coevi si devono intendere gli invii strettamente consecutivi, di modo che non si presta a censure di sorta la statuizione impugnata, là dove ha ritenuto non utilizzabile (recte, inammissibile) la documentazione trasmessa non certo in maniera immediatamente successiva, ma a distanza di un giorno».

Per tutti questi motivi il ricorso è rigettato.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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