Quando il deposito degli atti o dei documenti può avvenire con l’invio di più PEC?
27 Ottobre 2023
Il Tribunale fallimentare rigettava la suddetta opposizione, considerando inutilizzabile la documentazione prodotta a comprova del credito (non allegato al ricorso in opposizione), depositato telematicamente il 4 novembre 2016. La Banca ricorre in Cassazione ritenendo che il Tribunale abbia errato poiché il deposito telematico della documentazione sarebbe avvenuto entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo, quindi tempestivamente, e sebbene l'art. 51 del d.l. n. 90/2014 preveda che «il deposito degli atti e dei documenti può essere eseguito mediante invii di più messaggi di posta elettronica». La doglianza è infondata. Il Collegio ricorda infatti che «nella specificità del procedimento disciplinato dall'art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., col deposito del ricorso si attivano sia la formazione del fascicolo d'ufficio sia l'iscrizione a ruolo, nonché la costituzione in giudizio, col deposito del fascicolo di parte, secondo i principi generali dei procedimenti che iniziano con ricorso; i documenti di cui il ricorrente s'intende avvalere devono essere prodotti e inseriti nel fascicolo di parte, da depositare alla costituzione, pena l'inammissibilità delle produzioni e non già dell'intera opposizione» (Cass. civ. n. 31474/2018). Inoltre, «il termine di decadenza previsto dall'art. 99, comma 1, l.fall. riguardo al deposito del ricorso rileva ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'opposizione sotto il profilo della tempestività; l'osservanza del comma 2, n. 4 della medesima norma rileva, invece, non già ai fini dell'ammissibilità ex se dell'opposizione, ma della ritualità, o non, delle produzioni documentali». Ed è stato anche stabilito che «qualora la costituzione avvenga mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, il deposito degli atti o dei documenti può sì avvenire mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata -ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012, come modificato dall'art. 51, comma 2, del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014, a patto che essi siano coevi al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza. E per invii coevi si devono intendere gli invii strettamente consecutivi, di modo che non si presta a censure di sorta la statuizione impugnata, là dove ha ritenuto non utilizzabile (recte, inammissibile) la documentazione trasmessa non certo in maniera immediatamente successiva, ma a distanza di un giorno». Per tutti questi motivi il ricorso è rigettato. *Fonte: www.dirittoegiustizia.it |