La sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte è incompatibile con il rito del lavoro

La Redazione
31 Ottobre 2023

Secondo la sezione lavoro del Tribunale di Torino la disciplina della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. presenta alcuni aspetti che si pongono in diretto conflitto con alcune fondamentali regole del c.d. rito lavoro.

L'art. 127-ter c.p.c. non appare compatibile con il processo del lavoro, considerato che: le udienze suscettibili di sostituzione con il deposito di note scritte sono esclusivamente quelle destinate alla formulazione delle sole istanze e conclusioni (come testualmente previsto dalla legge), e quindi udienze estranee al modello processuale regolato dagli artt. 429 e seguenti c.p.c.; la sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. disposta successivamente alla cadenza del termine previsto dall'art. 416 c.p.c. per la costituzione del convenuto, comporterebbe il differimento di almeno 15 giorni dell'udienza originariamente fissata, poiché in mancanza di particolari ragioni di urgenza (che il giudice deve menzionare nel provvedimento) il termine per il deposito delle note scritte non può essere inferiore a 15 giorni; l'art. 420 c.p.c. prevede la comparizione personale delle parti, l'interrogatorio libero e l'esperimento del tentativo di conciliazione, attività che non sarebbe possibile compiere; la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte comporta che la sentenza sia pronunciata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note stesse, e ciò impedisce la necessaria continuità temporale tra la discussione orale e la decisione della causa prevista dall'art. 429, comma 1, c.p.c.

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