Fideiussione omnibus: nulle le clausole anti-concorrenziali
13 Novembre 2023
La riproduzione nei contratti c.d. a valle, stipulati dai singoli istituti di credito con la propria clientela, delle clausole sanzionate “a monte” in relazione ad intese che violino le regole della concorrenza determina la nullità anche di tali pattuizioni. Il contratto “a valle”, infatti, non può ritenersi estraneo al fenomeno anticoncorrenziale, considerato nel suo complesso ed evoluzione, ma è esso stesso lo strumento attraverso il quale si estrinsecano e si attuano, sul piano fattuale, gli effetti dell'intesa, di cui riprende il contenuto e con cui, in concreto, viene alterato il gioco della concorrenza, realizzando una limitazione dei modelli negoziali offerti sul mercato dalle banche. Le clausole dei contratti di fideiussione in contestazione, conformi a quelle di cui allo schema ABI illecito, devono essere dichiarate nulle in virtù del principio di conservazione degli atti negoziali, costituente la regola nell'ordinamento. Va, per contro, esclusa la nullità totale del contratto a valle. |