L’assemblea può nominare un nuovo amministratore: c’è revoca implicita di quello in carica

La Redazione
20 Novembre 2023

Il Tribunale di Milano afferma la validità della nomina, da parte dell’assemblea di una società di capitali, di un nuovo organo amministrativo nella vigenza del precedente amministratore.

La nomina, da parte dell'assemblea, dell'organo amministrativo non presuppone affatto che il precedente sia venuto meno né è impedita dall'attuale presenza in carica di organo amministrativo ritualmente nominato, né tali circostanze costituiscono condizioni di validità o motivo d'invalidità della successiva delibera di nomina.

L'assemblea, cui spettano i poteri di nomina e di revoca ad nutum degli amministratori, ex artt. 2479, comma 2, n. 2 e 2383 c.c.) – può in ogni tempo deliberare la nomina di un organo amministrativo diverso e incompatibile – per struttura oggettiva e/o composizione soggettiva – con quello in carica al momento della deliberazione.

La nomina del nuovo organo amministrativo comporta la revoca implicita del precedente, con diritto, quando ne sussistano i presupposti, al risarcimento del danno. 

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