L’assemblea può nominare un nuovo amministratore: c’è revoca implicita di quello in carica
20 Novembre 2023
La nomina, da parte dell'assemblea, dell'organo amministrativo non presuppone affatto che il precedente sia venuto meno né è impedita dall'attuale presenza in carica di organo amministrativo ritualmente nominato, né tali circostanze costituiscono condizioni di validità o motivo d'invalidità della successiva delibera di nomina. L'assemblea, cui spettano i poteri di nomina e di revoca ad nutum degli amministratori, ex artt. 2479, comma 2, n. 2 e 2383 c.c.) – può in ogni tempo deliberare la nomina di un organo amministrativo diverso e incompatibile – per struttura oggettiva e/o composizione soggettiva – con quello in carica al momento della deliberazione. La nomina del nuovo organo amministrativo comporta la revoca implicita del precedente, con diritto, quando ne sussistano i presupposti, al risarcimento del danno. |