Una prima riflessione sulle nuove tabelle del Tribunale di Roma per il risarcimento del danno biologico
20 Novembre 2023
Di fatto si tratta di un aggiornamento del precedente documento datato 2019 e dei valori economici che lo compongono, e che costituisce al tempo stesso l'occasione per una revisione dei parametri che reggono gli indici ed i meccanismi di conto, alla luce delle evoluzioni giurisprudenziali dell'ultimo periodo. È un dato di fatto che, sia la tabella elaborata dai giudici capitolini che quella, omologa e dal contenuto assai difforme, predisposta dal tribunale di Milano necessitino di periodiche revisioni e aggiornamenti proprio alla luce delle pronunce della Corte di cassazione, che da sempre traccia il perimetro del nostro sistema risarcitorio a favore di chi abbia subito un danno alla persona. La prima ragione dell'aggiornamento divulgato dal tribunale di Roma risiede nella necessità di allineare i propri indici economici alla perdita del potere di acquisto della moneta intervenuto, in ragione di una inflazione assai incisiva, dall'ultima elaborazione che, quanto al sistema in questione, risaliva al 2019. Tutti i valori economici che reggono i meccanismi di calcolo delle varie elaborazioni tabellari sono stati, infatti, innalzati della misura del 15,8%, pari all'incremento dell'indice ISTAT per la rivalutazione dei crediti di impiegati e operai per gli anni 2019-2022, così allineando alla attuale capacità di spesa i valori di risarcimento del danno biologico, del danno morale e del danno parentale che, pur basandosi su meccanismi di incremento e decremento, per allineare il risarcimento alla specificità del caso concreto, prendono le mosse da un valore monetario unitario di base. Per altro, nella riunione intersezionale del tribunale capitolino dell'11 ottobre (quella che ha deliberato l'approvazione delle ultime tabelle) è stato altresì deciso di istituire un meccanismo automatico di aggiornamento dei valori economici della tabella, all'inizio di ogni singola annualità, rendendo così l'adeguamento monetario sempre attuale qualunque sia il momento della sua adozione nel corso dell'attività giudiziaria dell'anno in corso. Trattasi di opzione certamente condivisibile, per evitare l'effetto deflagrante di un aumento frontale, ed in unica soluzione, di valori risarcitori rimasti fermi nel corso degli anni a causa della mancata indicizzazione delle tabelle. Non vi è dubbio, infatti, che la rivalutazione delle riserve accantonate su sinistri datati ed ancora aperti recherà impatti non trascurabili sui bilanci e sugli andamenti tecnici delle compagnie (e a potenziali ed eccezionali interventi riequilibratori da effettuarsi per il tramite della leva tariffaria). D'altra parte, l'aggiornamento della tabella pretoria di risarcimento del danno alla persona risponde sempre all'esigenza sia di rendere attuali anche sul piano valutario i parametri risarcitori, sia di operare una revisione dei criteri condivisi e predeterminati sulla base dei quali procedere alla liquidazione di ulteriori ipotesi di danno, affinando ed allineando, ove necessario, tali meccanismi ai più recenti arresti giurisprudenziali. Prendendo, ad esempio, in considerazione la recente evoluzione della Corte di Cassazione in tema di inquadramento unitario del danno non patrimoniale (che ha ribadito «la costante, duplice essenza del danno alla persona: la sofferenza interiore; le dinamiche relazionali di una vita che cambia…» lasciando così «efficacemente scolpiti i due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore e/o la significativa alterazione della vita quotidiana» Cass. N. 9006 del 21 marzo 2022 e Cass. N. 6444 del 3 marzo 2023) l'organo intersezionale del tribunale capitolino ha deciso di modificare la propria stessa tabella relativa al risarcimento del danno morale. Si legge infatti nella relazione che nell'aggiornamento alla tabella del 2023 si è ritenuto di dare «piena applicazione al principio contenuto nell'art. 138 del Codice delle assicurazioni prevedendo la determinazione dell'importo tabellare del danno morale soggettivo con un importo predeterminato per ciascun punto di danno biologico, prevedendo un range di oscillazione in riduzione o incremento in funzione della prova in concreto fornita in relazione tale danno». Il danno morale, dunque, allegato e provato dal danneggiato, si allinea sempre più alla specificità del caso concreto, in ragione della nuova previsione tabellare che prevede indici e valori di oscillazione equitativa per ogni singolo punto di danno biologico. Certamente il meccanismo di risarcimento del danno morale costituisce una delle più importanti novità riferite nella nuova tabella romana del 2023 ed al tempo stesso un ancor maggiore elemento distintivo rispetto al criterio di calcolo adottato, per lo stesso danno, dalla omologa tabella del tribunale di Milano. Non si può per la verità affrontare una analisi della tabella pretoria del tribunale capitolino, senza allargare lo scenario all'attuale realtà che caratterizza il nostro sistema di risarcimento del danno alla persona: la coesistenza nel nostro ordinamento di due tabelle di liquidazione del danno alla persona (aventi alterne fortune e differenti riconoscimenti applicativi da parte degli altri tribunali dello Stato): quella di Roma, appunto, e quella milanese. Due meccanismi di calcolo che si ispirano a principi di orientamento spesso difformi, diversamente recependo o interpretando i dettami delle corti superiori e, per tali ragioni, approdando a indici economici del tutto disallineati, con inevitabile riflesso negativo sulle esigenze di prevedibilità dei risarcimenti e sui principi di equità e congruità che devono reggere i meccanismi compensativi nel nostro ordinamento. In verità, il momento storico che saluta oggi la pubblicazione del documento in questione, appare sempre più in procinto di essere ulteriormente caratterizzato da una forte accelerazione verso una regolamentazione normativa, che trascenda dai meccanismi empirici e supplettivi elaborati in questi ultimi decenni dalla magistratura togata. È del 4 ottobre scorso l'annuncio di non poco rilievo proprio del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di avere definito, di concerto con i ministeri competenti, due decreti a lungo attesi: quello proprio di determinazione della tabella nazionale di risarcimento delle macrolesioni (TUN) e quello di attuazione della legge così detta “Gelli-Bianco” che, all'art. 7, regola oggi nel nostro Paese la responsabilità sanitaria, ma anche il risarcimento dei danni conseguenti ad errori clinici equiparandoli, in materia di ristori, ai sinistri stradali come disciplinati dal Codice delle Assicurazioni. Un annuncio di questa autorevolezza ed importanza non può non aprire riflessioni sugli scenari prossimi venturi in un ordinamento oggi fortemente caratterizzato dalla funzione para-normativa esercitata dalla magistratura, in assenza proprio di quei contributi di normazione delegata che oggi vengono dati come imminenti. Lo scenario futuro potrebbe dunque essere (auspicabilmente) orientato verso una ripresa di campo della funzione normativa rispetto a quella supplettiva esercitata da sempre dalla magistratura togata, riportando il sistema del ristoro del danno alla salute in un contesto di maggior unitarietà e certezza, elementi questi essenziali di un corretto sistema risarcitorio oggi reso ancora una volta incerto dalle diversità nella valorizzazione dei meccanismi proposti dai tribunali di Milano e Roma, fra loro inconciliabili e fonte loro stessi di possibili sperequazioni su base territoriale. (Fonte: Diritto e Giustizia) |