La mancata adozione di adeguati assetti organizzativi è grave atto di mala gestio e motivo di revoca del c.d.a.

22 Novembre 2023

Il Tribunale di Catania ha disposto la revoca dall'incarico dei consiglieri di amministrazione di una s.p.a. che non avevano predisposto gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili di cui all'art. 2086, comma 2, c.c., nominando un amministratore giudiziario per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Massima

La mancata predisposizione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili, adeguati a prevenire e contrastare la crisi della società, configura un'irregolarità gestoria che può portare alla revoca giudiziale degli amministratori.

Il caso

Con ricorso ex art. 2409 c.c. alcuni soci di minoranza di una s.p.a., oggetto di contesa e di mire di “scalate azionarie” a causa di disaccordi familiari tra i soci, sulla base di sospetti di gravi irregolarità nella gestione - tra le quali per ciò che qui rileva, la mancata redazione di un piano industriale e finanziario e la mancata predisposizione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili di cui all'art. 2086, comma 2, c.c. - chiedevano alla Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Catania la revoca dell'organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario, previa ispezione per accertare le gravi irregolarità.

Il Tribunale dopo aver disposto la notifica del ricorso anche ai componenti del collegio sindacale disponeva con decreto, impugnato con reclamo rigettato dalla Corte di Appello, l'ispezione nei confronti della Società.

Nonostante l'esito di quest'ultima, il Tribunale poneva l'attenzione sulla accertata violazione dell'art. 2086, comma 2, c.c. a tenore del quale “l'imprenditore  che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura  e  alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione  della rilevazione  tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”; adducendo il fatto che detta norma è in vigore dal 16.03.2019 e che gli amministratori nulla avevano predisposto in merito all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, il Tribunale accertava che tale carenza integrava un grave inadempimento degli obblighi gravanti sull'organo gestorio, non bastando a superare detta irregolarità, né il fatto che la legge non imponesse forme particolari per la realizzazione degli adeguati assetti, né che gli amministratori in carica si fossero difesi sostenendo, da un lato, di aver costruito idonei assetti organizzativi con le varie delibere che avevano attribuito deleghe di funzioni, cui era stata data pubblicità nelle forme di legge, distribuendo competenze all'interno del c.d.a. e, dall'altra, di aver rinviato la stesura di un piano industriale di medio-lungo periodo a causa della instabilità della situazione di pandemia.

Osservazioni

Il decreto in commento, aderendo al prevalente orientamento dottrinario, confermato anche da pronunce di merito, amplia il perimetro delle irregolarità costituenti motivo della revoca del c.d.aex art. 2409 c.c.

Attraverso il richiamo al termine “gestione”, il Tribunale chiarisce che le misure organizzative che gli amministratori sono tenuti ex art. 2086 II comma cc ad adottare risultano pur sempre finalizzate alla gestione societaria”, rappresentandone “una modalità di attuazione”, posto che anche le “irregolarità organizzative” sono idonee a produrre inefficienze che si ripercuotono sulla gestione imprenditoriale.

Il Tribunale chiarisce che il concetto di “gestione” - abbracciando sia l'amministrazione corrente che le scelte strategiche, così come quelle che attendono all'assetto organizzativo della società - impone all'impresa, attraverso il nuovo art. 2086, comma 2, c.c., di predisporre una completa struttura organizzativa, amministrativa e contabile, tale da non ignorare il fenomeno della crisi, ma, anzi, a rilevarlo quanto prima per poter adottare le necessarie misure per pervenire le scelte esclusivamente liquidatorie.

Atteso che la gestione, nel suo concetto più ampio, consente di annoverare tra le irregolarità anche la violazione di specifici compiti che, pur non attenendo alla gestione imprenditoriale in senso stretto riguardano l'ordinato svolgimento dei poteri tra gli organi della società, la semplice distribuzione delle deleghe ai componenti del CDA, non basta a ritenere assolto l'obbligo dell'adozione degli adeguati assetti organizzativi, che nel caso di specie erano del tutto assenti e mai neppure sollecitati dal collegio sindacale.

Conclusioni

Vista la pregiudizievole inerzia rispetto all'adozione delle misure imposte dall'art. 2086, comma 2, c.c., e fermo il limite della sindacabilità delle scelte operate dal c.d.a., la grave irregolarità ha portato il Tribunale a disporre la revoca del c.d.a. e la nomina, per il periodo di 10 mesi, dell'amministratore giudiziario, anche per adottare gli adeguati assetti.

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