Contratti collettivi di diverso livello: in caso di contrasto, le disposizioni negoziali sono interpretabili riferendosi al mero senso letterale delle parole?

Teresa Zappia
29 Novembre 2023

Nel risolvere il contrasto tra contratti collettivi di diverso livello non è possibile fermarsi al solo senso letterale delle parole.

Qualora vi siano dubbi sull'interpretazione di un contratto collettivo nazionale e uno regionale, entrambi applicabili al rapporto di lavoro, deve essere data necessariamente prevalenza al primo? L'interpretazione delle disposizioni negoziali è da fondare solo sul senso letterale delle stesse?

In linea con la giurisprudenza di legittimità, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essere risolto non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante.

Ne consegue che anche i contratti territoriali possono, in virtù del principio dell'autonomia negoziale, derogare (anche in pejus) quelli nazionali, senza che osti il disposto di cui all'art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore disposizione negoziale di eguale o diverso livello.

Al fine di ricostruire la comune intenzione delle parti nella contrattazione collettiva, non è sempre sufficiente il mero riferimento al senso letterale delle parole, considerato che, essendo detta contrattazione sovente articolata su diversi livelli, essa presenta un certo grado di complessità in ragione dell'interdipendenza di molteplici profili della posizione lavorativa.

A questo si aggiungono il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, che non coincide necessariamente con quello comune, e il carattere vincolante assunti dall'uso e dalla prassi in diverse realtà aziendali. In tale materia diviene, pertanto, indispensabile l'impiego dei generali criteri ermeneutici, con riconoscimento di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c.

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