L’opzione put non viola il divieto di patto leonino

La Redazione
05 Dicembre 2023

Il Tribunale di Genova fornisce alcuni chiarimenti in tema di opzioni put e call, inseriti in un patto parasociale, ravvisandone profili di liceità.

In tema di divieto del patto leonino, affinchè sussista il limite all'autonomia statutaria di cui all'art. 2265 c.c. è necessario che l'esclusione dalle perdite o dagli utili costituisca una situazione assoluta e costante. Appare, quindi, lecito il diritto di opzione put riconosciuto ad un socio ed esercitabile entro una data prefissata, proprio perché in tal caso l'esenzione da perdite non può dirsi "costante", come richiesto dalla norma.

Il patto parasociale con il quale uno dei soci si impegna a garantire ad altro socio il riacquisto delle azioni a un dato prezzo, avente causa di garanzia è un atto negoziale ben diverso dal patto organizzativo presupposto dall'art. 2265 c.c., il quale infatti parla di esclusione dalle perdite opponibile ai terzi, ivi compresi i creditori sociali.

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