La stabilizzazione del rapporto precario esclude necessariamente il diritto del lavoratore al risarcimento del c.d. danno comunitario?
06 Dicembre 2023
Abusivo ricorso al contratto di lavoro a termine: il giudice può riconoscere il risarcimento del c.d. danno comunitario al lavoratore nonostante la stabilizzazione del rapporto con l'Amministrazione? In materia di pubblico impiego, l'impossibilità ex art. 36, co. 5, TUPI, di convertire i rapporti a termine (stipulati in violazione dei limiti legislativi) in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e la necessità di garantire un'effettiva tutela al lavoratore, trovano un bilanciamento nel riconoscimento in favore di quest'ultimo di un diritto soggettivo al risarcimento, in misura forfettizzata tra un minimo e un massimo (ex art. 32, co. 5, l. n. 183/2010, poi sostituito dall'art. 28, co. 2, d.lgs. n. 81/2015), senza dover provare l'esistenza di un danno e ferma la possibilità di dimostrare di aver subito un pregiudizio ulteriore. L'intervenuta stabilizzazione del rapporto rappresenta una misura certamente più satisfattiva di quella per equivalente, ed è quindi idonea a cancellare tutte le conseguenze dell'abuso del ricorso al contratto a termine, con esclusione del ristoro del c.d. danno comunitario. Ne consegue che in tale ipotesi non potrebbe sostenersi la risarcibilità in re ipsa di detto danno nonostante la stabilizzazione del rapporto, sebbene sul punto sia stato precisato dalla giurisprudenza che oltre all'identità dell'ente che ha commesso l'abuso, è richiesto anche un diretto rapporto di derivazione causale con l'illegittima successione dei contratti a tempo determinato. Non può prescindersi, pertanto, dal verificare se si tratti proprio di una consolidazione del rapporto di lavoro avvenuta in ragione della precedente precarietà oppure di un'assunzione meramente agevolata dal precedente rapporto precario. A tale aspetto è, infatti, riconosciuto un ruolo decisivo per stabilire se il lavoratore abbia o meno diritto al risarcimento del c.d. danno comunitario nonostante la successiva instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima P.A. Bussole di inquadramento |