Il rapporto tra la querela di falso e la sospensione del processo nel giudizio d’appello e di cassazione

06 Dicembre 2023

Il presente contributo, prendendo le mosse dall'oggetto del giudizio di querela di falso e dal proprio rapporto con l'istituto della sospensione caratterizzato dal nesso di pregiudizialità-dipendenza, si propone l'intento di delineare sinteticamente quelle che sono le implicazioni – per l'appunto in termini di sospensione del processo – della formulazione in via principale o incidentale della querela di falso in relazione al giudizio di appello e di legittimità.

La querela di falso: ​oggetto del relativo giudizio di accertamento e nesso di pregiudizialità- dipendenza

Il rapporto tra la querela di falso e la sospensione del processo - qualora la prima venga proposta in via incidentale nel giudizio di impugnazione oppure in via principale pendente il gravame sulla sentenza di merito - riteniamo debba essere affrontato muovendo dall'oggetto della querela di falso e dalla relazione con la fattispecie sostanziale ad essa collegata. Una preliminare disamina dei suddetti elementi dovrebbe consentire all'interprete, chiariti taluni punti di fermi, di riuscire ad individuare la corretta disciplina applicabile tanto ai casi normativamente regolati quanto a quelli che non trovano nella legge una specifica previsione.

Volendo aderire a che quella che è l'impostazione tradizionale ben sintetizzata in dottrina (Vanzetti, Incidente di falso, sospensione del processo ed efficacia naturale della sentenza, in Giur.it, 2017, 2116) la funzione della querela di falso è quella di accertare la falsità di un documento e, conseguentemente, di consentirne o, per converso, impedirne l'utilizzo in giudizio come mezzo di prova (Mortara, Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile, III, Milano, 1923, 745; Liebman, L'oggetto del processo civile di falso, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1957, 603 ss). Il legislatore, infatti, eccezionalmente, legittima l'instaurazione di un giudizio, in via principale o incidentale, che ha per oggetto l'accertamento di un fatto (i.e. la falsità del documento impugnato) e non invece – come di regola avviene (Liebman, Manuale di diritto processuale civile, II (ristampa), Milano, 1984, 192) – di un diritto o di uno status (Carnelutti, Insufficienza di prove della falsità del documento impugnato, in Riv. Dir. Proc., 1936, II, 48 ss). Se, pertanto, è vero che in forza di una espressa disposizione di legge la falsità di un documento può essere la res deducta di un autonomo giudizio (Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Napoli, 1934, 213; Comoglio, Le prove civili, Torino, 2010, 445; Sassani, Lineamenti del processo civile italiano, Milano, 2010, 259; Consolo, Spiegazioni di dritto processuale civile, Torino, 2015, II, 317) ed è vero che la domanda giudiziale “sostanziale” dipende dall'esistenza o inesistenza dei fatti che risulterebbero provati dal documento impugnato con la querela di falso, ne discende che quest'ultima si configura, rispetto alla prima, come causa pregiudiziale che può dare luogo all'applicazione dell'art. 295 c.p.c. È, dunque, esattamente il rapporto di pregiudizialità-dipendenza, che lega la querela di falso alla pretesa sostanziale controversa, il fulcro attorno al quale ruota l'istituto della sospensione. A tal proposito, si rileva che nell'ambito dell'orientamento tradizionale e dominante della giurisprudenza figura la distinzione tra pregiudizialità tecnica e pregiudizialità logica sulla falsariga di quanto elaborato con riferimento all'art. 34 c.p.c., sebbene con un significato diverso. In alcune sentenze si afferma che il nesso di pregiudizialità tra le due cause che legittima la sospensione exart. 295 c.p.c. debba essere di carattere tecnico-giuridico, ossia tale da determinare un possibile conflitto di giudicati (Cass., Sez. Lav., 16 marzo 2016, n. 5229 in Giustizia Civile Massimario 2016) in altre che la pregiudizialità meramente logica non può dar luogo alla sospensione necessaria qualora il contrasto tra i due giudizi riguardi solamente gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia (Cass. civ., sez. VI, 20 gennaio 2015, n. 798 in Giustizia Civile Massimario 2015). Come è stato puntualmente osservato (Giacomelli, sub art. 2958, in Codice di procedura civile commentario, Consolo (diretto da), Milano, 2018, 843) tali concetti sono definiti in funzione della possibilità o meno del conflitto tra giudicati con la conseguenza che ogni volta in cui vi possa essere tale contrasto, ai fini dell'applicazione dell'art. 295 c.p.c., la pregiudizialità è tecnica mentre la sospensione è da escludersi qualora vi sia un semplice contrasto tra gli effetti pratici delle decisioni (pregiudizialità logica). Ne discende, quindi, che è tecnica ai fini della sospensione necessaria anche la pregiudizialità logica ex art. 34 c.p.c. in cui il conflitto è ancor più evidente rispetto ai casi di pregiudizialità tecnica nell'accezione riferibile all'art. 34 c.p.c.

Esauritasi questa breve rassegna circa l'oggetto della querela di falso e l'istituto di cui all'art. 295 c.p.c. non resta che saggiarne l'operatività prendendo spunto da tre pronunce della S.C. che, con sfaccettature diverse, trattano delle fattispecie in esame nel grado di appello e nel giudizio di legittimità.

Il processo di appello e la querela di falso sollevata in via incidentale o promossa in via principale in un autonomo giudizio

In tema di querela di falso, pendente il giudizio di secondo grado, le norme rilevanti possono essere individuate negli artt. 221, 335 e, ovviamente, 295 c.p.c.

Ciò detto, il primo caso sul quale vorremmo concentrarci è quello in cui il giudice di prime cure aveva accertato l'autenticità della sottoscrizione di una fideiussione e, per l'effetto, rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo. La sentenza veniva appellata e pendente il giudizio di appello il “fideiussore” proponeva una autonoma querela di falso avanti il Tribunale. E però, mentre la Corte d'Appello di Roma - a nostro sommesso avviso, correttamente - sospendeva l'appello in quanto “palesemente condizionato” dall'esito del giudizio di querela di falso, il creditore proponeva regolamento di competenza sostenendo l'illegittimità della sospensione. Secondo la S.C. non vengono in rilievo né l'art. 221 né l'art. 295 c.p.c. nel senso che la sospensione sarebbe stata possibile solo se la querela di falso fosse stata proposta incidentalmente “nel” grado di appello ex art. 355 c.p.c. Per converso, qualora la parte opti per l'azione in via principale, la stessa “rinuncerebbe ipso facto al beneficio della sospensione”. La S.C. prosegue sostenendo, poi, che, in ipotesi, l'art. 295 c.p.c. avrebbe potuto trovare applicazione soltanto se l'appello fosse stato introdotto “dopo la proposizione in via autonoma del giudizio di falso” (Cass., Sez. III, 16 maggio 2023, n. 13376 in Giustizia Civile Massimario 2023) Molteplici sono le perplessità che emergono dalla pronuncia testé menzionata. In primo luogo circa il tenore letterale degli artt. 221 e 355 c.p.c. Riteniamo più ragionevole sostenere che dalla lettura combinata di tali norme si ricavi chelaparte ben possa instaurare il giudizio di falso in via principale pendente l'appello senza perciò rinunciare al “beneficio della sospensione. L'art. 355 c.p.c. disciplina unicamente la diversa ipotesi della querela di falso in corso di causa, ma non si comprende per quale ragione debba escludersi la norma di carattere generale (art. 295 c.p.c.) se la parte abbia legittimamente agito in via autonoma (art. 221 c.p.c.). Posto che ai fini dell'applicazione della sospensione necessaria non rinveniamo una limitazione nella prioritaria (o meno) pendenza della causa pregiudiziale rispetto a quella dipendente, appare più corretto valorizzare il ragionamento di chi, dopo aver stabilito che oggetto del giudizio civile di falso è l'accertamento di un fatto, e che esso è legato da un nesso di pregiudizialità dipendenza alle domande che dipendono dall'esistenza o inesistenza dei fatti attestati dal documento impugnato, opti per la sospensione necessaria del giudizio di merito (Cass. civ., sez. VI, 16 maggio 2017, n. 12035 in Giustizia Civile Massimario 2017). In alternativa, per completezza e nella consapevolezza della diversità rispetto al caso concreto di cui sopra, si potrebbe accedere all'orientamento giurisprudenziale che, facendo eco alla teoria liebmaniana della c.d. efficacia naturale della sentenza, prevede, comunque, un'ipotesi di sospensione (facoltativa e non doverosa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c) del giudizio pregiudicato qualora il rapporto pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato (Cass. civ. sez. III, 29 marzo 2023, n. 8885, in Giustizia Civile Massimario 2023).

Venendo al secondo caso inerente al rapporto tra querela di falso, appello e sospensione menzioniamo un recente arresto della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2021, n. 2152 in Giustizia Civile Massimario 2021) che può essere utile considerare in relazione alla corretta applicazione dell'art. 355 c.p.c. In sintesi, in primo grado, il coobbligato destinatario di un decreto ingiuntivo aveva disconosciuto la sottoscrizione presente sul documento che dimostrava la propria qualità di debitore solidale. In esito all'istanza di verificazione detta sottoscrizione veniva ritenuta autentica, sicché il tribunale rigettava l'opposizione. Il debitore, dunque, proponeva appello formulando in via incidentale querela di falso. La Corte d'Appello disponeva, quindi, la sospensione del procedimento e che il giudizio di falso venisse riassunto avanti il tribunale competente, il quale, successivamente, accertava la falsità della sottoscrizione. Riassunto il processo di appello il giudice di secondo grado riformava la sentenza impugnata tenuto conto che l'esito del giudizio incidentale di falso “si riflette, in maniera assolutamente decisiva” nel gravame sottoposto alla sua cognizione.

Il decisum in questione ha rappresentato una novità nel panorama giurisprudenziale trattandosi di un caso “inedito a quanto consta, nella giurisprudenza di legittimità” ed avendo la Corte chiarito l'ambito di ammissibilità della querela di falso proposta incidentalmente in appello avverso un documento la cui sottoscrizione risultava precedentemente verificata. In questa sede ciò che preme sottolineare è la correttezza dell'operato della Corte d'Appello, di fatto avallato dalla S.C. È piuttosto evidente che si ci si è trovati di fronte a un processo cumulato, in cui le domande erano legate da un chiaro nesso di pregiudizialità dipendenza, il quale ha imposto al giudice un preciso percorso logico nel decidere. La Corte d'Appello, verificata la sola rilevanza del documento contestato per la decisione, ha rimesso le parti davanti al tribunale, affinché le stesse, con un atto di impulso processuale, riassumessero il giudizio di falso innanzi al giudice esclusivamente competente. Il processo d'appello sulle domande cumulate logicamente dipendenti dall'esistenza o inesistenza dei fatti attestati dal documento impugnato ha subìto, dunque, una sospensione fino alla pronuncia della sentenza sul falso e ciò in quanto il legislatore intende evitare anche i semplici contrasti logici fra accertamenti. Attenta dottrina ha già sottolineato che, mentre per l'ipotesi di incidente di falso sollevato davanti al tribunale la legge, nel secondo comma dell'art. 225 c.p.c., ha dovuto prevedere espressamente la sospensione del processo con riguardo alle domande dipendenti dall'esito della querela, perché si tratta pur sempre di un'ipotesi eccezionale di rimessione della causa di una sola domanda cumulata all'interno di un unico processo rispetto alla quale non sarebbe stata così scontata l'applicabilità dell'istituto della sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per l'eventualità che la querela sia invece proposta davanti al giudice di pace o alla corte d'appello (e dunque sia imposto alle parti il trasferimento della causa di falso innanzi al diverso giudice esclusivamente competente, con evidente separazione delle domande) analoga espressa previsione è risultata superflua, apparendo ovvia l'applicabilità ad opera del giudice a quo dell'art. 295 c.p.c., dato che in tali casi il giudizio di falso rappresenta senza dubbio una controversia che pende davanti ad ‘‘altro'' giudice e ‘‘dalla cui definizione dipende la decisione della causa'' (così Vanzetti, cit., 2117 ss).

Il rapporto tra giudizio di legittimità, querela di falso e sospensione

Il terzo caso esaminato (Cass. civ., sez. lav., 17 febbraio 2023, n. 5058 in Giustizia Civile Massimario 2023) involge un contribuente che, dopo aver visto confermata dalla Corte d'Appello la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento delle missive inviategli dall'INPS (e perciò contestabili con la querela di falso e non con il disconoscimento), ricorreva in Cassazione chiedendo che il giudizio venisse sospeso. La ragione di detta richiesta si basava sul fatto che il ricorrente avesse medio tempore promosso querela di falso in via principale avanti il tribunale e che, a seguito della declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse, fosse “in corso di predisposizione atto di appello”. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per non essere stato denunciato alcun error in procedendo o in iudicando della sentenza di secondo grado. Per quel che più rileva vorremmo soffermarci sulle considerazioni della S.C. in tema di querela di falso (nel procedimento di cassazione) e sospensione.

L'ordinanza in questione chiarisce che la querela di falso ben può essere proposta in via incidentale nel giudizio di cassazione purché, però, riguardi o gli atti del relativo procedimento o i documenti ivi prodotti o, ancora, i vizi di nullità della sentenza per mancanza dei requisiti essenziali di sostanza o di forma (Cass., Sez. I, 22 novembre 2006, n. 24856 in Giust. civ. Mass. 2006, 11). Per converso, dovrà dichiararsi l'inammissibilità del ricorso qualora non si deduca alcuno dei motivi di cui all'art. 360 c.p.c. e ci si limiti a richiedere la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della querela di falso proposta in via principale, dopo la sentenza di appello, con riguardo agli atti sui cui la sentenza medesima si fonda. Difatti, l'eventuale falsità di tali atti, ove sia definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere soltanto come motivo di revocazione. Al netto della particolarità del caso di specie, quello che ci pare meritevole di attenzione nella motivazione della S.C. è il fatto che, da un lato, non è escludibile a priori la proposizione in via incidentale della querela di falso nel corso del procedimento di cassazione (e, anzi, risulta esperibile seppur limitatamente a taluni specifici atti o documenti o vizi) e, dall'altro, ci sembra, implicitamente, che avalli la possibilità che il giudizio di legittimità venga sospeso. A tale ultimo proposito soccorre apertis verbis un precedente arresto della Corte di cassazione secondo il quale persino il procedimento instaurato a norma dell'art. 42 c.p.c. può essere sospeso qualora venga proposta querela di falso (Cass. civ., sez. VI, 2 settembre 2015, n.17473 in Giustizia Civile Massimario 2015).

Conclusioni

Il tema, non certamente nuovo, circa il rapporto tra la querela di falso e la sospensione del processo qui trattato con particolare riferimento al secondo grado di giudizio e al procedimento di cassazione assume contorni più nitidi di quanto si potesse ipotizzare. Nitidezza, però, si badi, che non deriva esattamente dalle norme codicistiche coinvolte (o perlomeno non del tutto) nel senso che la chiave di lettura che dovrebbe sempre orientare l'interprete in tale ambito risiede nella corretta applicazione del concetto di pregiudizialità-dipendenza nella veduta declinazione afferente in modo precipuo l'istituto della sospensione necessaria. Pur nella consapevolezza degli, a volte, non facili contorni inerenti alla fattispecie astratta del suddetto nesso di pregiudizialità dipendenza all'interno della quale sussumere le vicende concrete, riteniamo, comunque, che dal primo bisogna necessariamente prendere le mosse per orientarsi, auspicando di non cedere a ragionamenti a volte più improntati alla pur importante economia processuale piuttosto che logicamente sviluppati dal semplice dettato normativo.

Riferimenti

In dottrina sul tema:

Trisorio Liuzzi, Sospensione necessaria del processo e regolamento di competenza, in Giur. it.,1997, I, 1115 ss;

Guarnieri, Querela di falso in appello, sospensione del processo e regolamento di competenza, in Lav. giur., 3, 2012, 303;

Vanzetti, Querela di falso e sospensione del processo, in Riv. dir. proc., 2012, 1502-1525;

Farina, La querela civile di falso. II. Profili teorici e attuativi, Roma, 2018, 186 ss;

Farina, La querela di falso proposta in via autonoma e la sospensione del giudizio d'appello: istruzioni per l'uso, in processocivile.it., 5, 2023.

In giurisprudenza sul tema:

Cass. civ,. sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027, in Corr. giur., 2012, 1178;

Cass. civ., sez. lav., 22 novembre 2011, n. 24621 in Giust. civ. Mass. 2011, 11, 1660.

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