Credito per imposte pagate all'estero con termine “lungo”

27 Dicembre 2023

È da ritenersi non perentoria la natura del termine entro il quale il contribuente può chiedere la detrazione per le imposte pagate all’estero, fermo restando che il suo esercizio deve avvenire entro il termine di prescrizione decennale. Così si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 3456 del 21 novembre 2023.

Il caso. L'Agenzia delle Entrate emetteva una cartella di pagamento con cui recuperava a tassazione somme dovute a seguito del controllo formale della dichiarazione presentata per l'anno 2015 da una contribuente, dipendente di una spa italiana, che nel 2011 aveva svolto la propria attività in Tunisia come lavoratrice distaccata.

Ai fini fiscali, la contribuente veniva, comunque, qualificata come soggetto fiscalmente residente in Italia avendo mantenuto in Italia il proprio centro di interessi per la maggior parte del periodo d'imposta. Atteso che il reddito conseguito era stato tassato in Tunisia mediante ritenute a titolo d'imposta, la contribuente esponeva, nella dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2015, un importo corrispondente al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. L'Ufficio disconosceva tale credito per carenza di prova in merito al periodo d'imposta in cui si erano rese definitive le imposte pagate all'estero. In mancanza di prova attestante tale circostanza, l'Ufficio non aveva potuto considerare correttamente imputato il credito all'anno 2015, atteso che esso si riferiva a redditi conseguiti all'estero nel 2011.

Dalla documentazione prodotta dalla contribuente stessa, anzi, si evinceva che le imposte estere si erano rese definitive nel medesimo anno, al momento del versamento delle stesse, come, peraltro, risultava dai certificati dei compensi corrisposti rilasciati per il 2011 dalla sede estera della società. La contribuente proponeva quindi ricorso lamentando una violazione da parte dell'Ufficio della disciplina domestica (art. 165 TUIR). I giudici di prime cure concludevano per l'accoglimento del ricorso ritenendo che la predetta normativa, in ordine alle imposte pagate all'estero, non pone alcuno sbarramento al limite temporale entro cui il contribuente deve richiedere le detrazioni. I giudici precisavano quali sono gli unici limiti all'esercizio del diritto alla detrazione:

1) il calcolo da effettuarsi tenendo conto dell'anno di competenza in cui si sono formati i redditi;

2) il termine decennale, previsto dall'art. 2946 c.c., entro cui richiederle. Secondo i primi giudici l'ordinamento non prevede una decadenza per richiedere tali detrazioni di imposta.

La natura non perentoria del termine. La Corte lombarda ha deciso di confermare la sentenza aderendo al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito che ha attribuito natura non perentoria al termine entro il quale il contribuente deve chiedere le detrazioni per le imposte pagate all'estero, fermo il termine di prescrizione decennale. I giudici d'appello hanno ricordato la previsione del comma 4 del citato art. 165 secondo cui “la detrazione…deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta…, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione”. Laddove, invece, il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica il successivo comma 7 il quale prevede che “se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta”. Tuttavia, hanno concluso gli interpreti, l'eliminazione del previgente termine di decadenza e della relativa sanzione (prevista dal precedente art. 15 TUIR), non consente, secondo l'attuale versione dell'art. 165, di ammettere che l'uso dell'indicativo presente comporti – oltre alla enunciazione del principio di competenza – anche la decadenza ritenuta dall'Ufficio secondo la propria prassi, tenuto conto che, nel caso di specie, la richiesta di credito per le imposte versate all'estero per i redditi ivi prodotti nel 2011, e assoggettati a tassazione anche in Italia, era stata presentata dalla contribuente nel pieno rispetto del principio di competenza, utilizzando l'apposito rigo e quindi rispettando, nella dichiarazione, il principio di autonomia dei periodi di imposta e dei relativi oneri e spese.