Il socio tiranno che occulta utili extra-bilancio non accede alla ristrutturazione dei debiti

La Redazione
15 Dicembre 2023

Il Tribunale di Verona fornisce alcuni chiarimenti sull’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti presentata dal socio tiranno di una società, che si trovi in stato di sovraindebitamento, concentrandosi in particolare sul requisito della meritevolezza.

Non è ammissibile la domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, di cui agli artt. 67 ss. c.c.i., presentata dal socio tiranno di una società di capitali, risultato incapiente a fronte di un debito verso l'Erario, per difetto del requisito della c.d. meritevolezza, ex art. 69, comma 1, ult. parte, c.c.i., ove sia accertato che la condizione di sovraindebitamento sia derivata da condotte dolose e fraudolente, consistenti nella distrazione di utili extra-bilancio (nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che l'istante, in qualità di amministratore in via diretta e poi in via indiretta della società, avesse fatto illecitamente uscire il maggior reddito accertato dalle casse della società senza giustificazione e avesse in seguito conseguito lui stesso tali utili extra bilancio senza farne dichiarazione e facendoli anzi sparire verso ignota destinazione).

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