Le novità normative sugli obblighi assicurativi RCA secondo il d.lgs. 22 novembre 2023 n. 184
Giovanni Gea
23 Gennaio 2024
Dal 23 dicembre 2023, tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie azionati esclusivamente da forza meccanica nonché i loro rimorchi, anche quando non trainati, devono essere assicurati per la RCA sia che circolino su strade pubbliche o su strade ad esse equiparate e sia che circolino su aree private non accessibili o che ivi siano custoditi senza circolare, salvo alcune eccezioni.
Queste le novità di rilievo che vengo esaminate nel presente scritto introdotte dal d.lgs. 22 novembre 2023 n. 184 che, recependo la Direttiva Europea 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, modifica sia il Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) che il Codice delle Assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209) “aggiornando” la definizione di “veicolo” ed estendendo l'obbligo della copertura assicurativa RCA ad ogni “veicolo” idoneo alla circolazione conformemente alla funzione propria di mezzo di trasporto a prescindere dalle sue caratteristiche, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo ovvero in movimento.
La nuova definizione di veicolo soggetto all'obbligo dell'assicurazione RCA nel Codice della Strada ex d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
L'art. 193 del Codice della Strada (“Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile”) con il recepimento della Direttiva Europea 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica della Direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, specifica, ora, che l'obbligo assicurativo va assolto per qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanicache circola sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h oppure con un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h nonché per qualsiasi rimorchio destinato ad essere trainato da un veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno.
Al momento, restano esclusi dall'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile i veicoli elettrici leggeri, come monopattini, hoverboard e segway, per i quali occorrerà attendere un eventuale apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il 22 marzo 2024, avendo la Direttiva Europea lasciato alla valutazione dei singoli Stati membri la possibilità di estendere tale obbligo anche a questa categoria particolare di veicoli.
Pare, invece, potersi già escludere dall'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile i veicoli che non siano mossi esclusivamente da una forza meccanica, come le biciclette a pedalata assistita, per il cui movimento è necessaria anche la forza muscolare.
Particolare attenzione andrà prestata, ai fini dell'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile, per le biciclette elettriche, dotate di motore in grado di provocarne il movimento anche senza l'apporto della forza muscolare, nel caso in cui la velocità di progetto massima dovesse essere superiore ai 25 km/h oppure nel caso in cui la velocità di progetto massima sia superiore a 14 km/h ed il peso netto massimo sia superiore a 25 kg.
Non sono, in ogni caso, considerati veicoli ai sensi del Codice della Strada e, dunque, soggetti all'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile, le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche.
L'introduzione dei concetti di “utilizzo del veicolo in conformità alla propria funzione” ed “equiparazione di ogni area di possibile utilizzo” nel Codice delle Assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209)
L'art. 1, comma 1, lettera rrr) è stato aggiornato con la nuova definizione di veicolo, cui l'art. 193 del Codice della Strada rinvia con riferimento all'obbligo di assicurazione di responsabilità civile, al fine di regolamentare anche le nuove forme di mobilità che negli ultimi anni hanno trovato sempre più diffusione.
Oggetto di una sorta di “rivoluzione copernicana” è, senz'altro, l'art. 122 che viene significativamente modificato con la previsione che sono, ora, soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 c.c. i veicoli come definiti dall'aggiornato art. 1, comma 1, lettera rrr) qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente, indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato, dall'utilizzo esclusivo in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni e dal fatto che sia fermo o in movimento.
Ciò comporterà, in linea generale, l'estensione dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile per il solo “possesso” del veicolo come definito dall'aggiornato art. 1, comma 1, lettera rrr).
Non è ancora chiaro se saranno oggetto di specifica differente disciplina alcune classi di veicoli che fino ad oggi hanno beneficiato di provvedimenti ad hoc (ad esempio i veicoli in vendita presso i concessionari) e ciò, soprattutto, per le ingenti ricadute economiche sull'attività commerciale nel caso in cui non sia più possibile fare ricorso alla “targa prova” che consentiva la copertura assicurativa, sia dei veicoli nuovi che di quelli usati, per la dimostrazione di uso, funzionalità e prova ai fini di vendita.
La deroga all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile: il nuovo art. 122-bis
Vengono, tuttavia, previste, con l'introduzione del nuovo art. 122-bis, alcune deroghe all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile previste dall'art. 122, comma 1, del Codice delle Assicurazioni private e dall'art. 193 del Codice della Strada.
In particolare, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione (ad esempio i veicoli radiati per demolizione o per esportazione), quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'Autorità competente (ad esempio i veicoli sottoposti a sequestro o a fermo amministrativo), quelli non idonei all'uso come mezzo di trasporto (ad esempio i veicoli privati del motore o di parti strutturali) e quelli il cui utilizzo è stato volontariamente sospeso, per un periodo massimo di 10 mesi rispetto all'annualità assicurativa, con formale comunicazione all'impresa di assicurazione (ad esempio i motocicli durante la stagione invernale o i veicoli storici).
Nel caso di sinistro causato da veicolo non “coperto” in quanto non soggetto all'obbligo di assicurazione ai sensi del nuovo art. 122-bis, il risarcimento del danno sarà a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi dell'art. 283, comma 1, lettera b).
Sorge, a questo punto, spontanea una domanda: se la ratio di imporre l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile a tutti i veicoli a garanzia di una piena tutela del danneggiato al risarcimento del danno causato anche dalla circolazione “statica” (ad esempio per incendio), che senso avrebbe consentire la deroga per i veicoli sottoposti a sequestro o a fermo amministrativo oppure per quelli per cui è stata chiesta la sospensione per mancata circolazione “dinamica”?
Forse che questi veicoli sono esenti da tali rischi? E perché mai?
Con la modifica dell'art. 128 sono stati, poi, aumentati gli importi minimi di garanzia sia per i danni alle persone (€ 6.450.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime) e sia per i danni alle cose (€ 1.300.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime) con la previsione di una indicizzazione automatica ogni 5 anni in base agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni.
Rafforzamento della tutela del danneggiato da un rimorchio trainato: il nuovo art. 144-bis
Con il nuovo art. 144-bis viene rafforzata la tutela dei danneggiati nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo.
Nello specifico, viene prevista per il danneggiato la possibilità, laddove il rimorchio disponga di un'assicurazione della responsabilità civile separata da quella della motrice, di richiedere il risarcimento direttamente all'impresa di assicurazione del rimorchio, laddove non possa essere identificato il veicolo trainante e la legge nazionale applicabile al sinistro preveda che l'assicuratore del rimorchio provveda al risarcimento.
In tal caso, l'impresa di assicurazione del rimorchio che ha risarcito il danneggiato eserciterà, successivamente, l'azione di regresso nei confronti dell'impresa che ha assicurato il veicolo trainante o del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada qualora quest'ultimo non fosse assicurato.
Si tratta, indubbiamente, di una garanzia per il danneggiato essendo, non infrequente, il caso della mancata individuazione della motrice e della relativa assicurazione che, talvolta, nonostante le meticolose ricerche, vanifica ogni tentativo di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Conclusioni
Con l'introduzione del concetto di uso del veicolo conformemente alla sua funzionedi trasporto ed a prescindere dall'area di utilizzo, la normativa nazionale è stata adeguata all'orientamento comunitario di garantire una maggior tutela ai terzi danneggiati dalla circolazione stradale, ovunque essa avvenga.
Peraltro, la S.C. ha già avuto modo di esprimere in diverse pronunce di condividere tale orientamento.
E, così:
- “La mera circolazione del veicolo su qualsiasi spazio dove venga utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale fa scattare l'obbligo della copertura assicurativa della R.C.A. e ciò al fine della tutela dell'interesse dei terzi a essere garantiti e reintegrati per equivalente per i danni subiti in occasione di un sinistro” (Cass. civ., sez. II, ordinanza 30 agosto 2023 n. 25466);
- “Inoltre, poiché nel concetto di circolazione, rientrano i movimenti effettuati in ogni spazio in cui il veicolo può essere utilizzato in modo adeguato alla sua funzione abituale, la copertura assicurativa Rca si applica non solo ai sinistri avvenuti in strade ad usopubblico, ma anche in quelle di natura privata, aperte all'utilizzazione di un numero indeterminato di persone” (Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2021 n. 21983);
- “Ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del Codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale” (Cass. Civ., Sez. III, 20 aprile 2022, n. 12554);
- “La disciplina posta dall'art. 2054 c.c. risulta connessa in modo imprescindibile con quella dettata in tema di assicurazione obbligatoria RC auto, come emerge anche dalla normativa comunitaria. Secondo invalso orientamento giurisprudenziale, il criterio rilevante per determinare l'ambito di applicazione della copertura assicurativa obbligatoria per la RCA, è l'utilizzazione del veicolo in modo conforme alla funzione abituale dello stesso. Per l'assicurato-danneggiante, non vige la copertura assicurativa solo nell'ipotesi di utilizzo del veicolo in contesti particolari o scollegati dal concetto di circolazione, come stabilito dall'art. 2054 c.c. e dal Codice delle assicurazioni private.” (Cass. civ., sez.un., 30 luglio 2021 n. 21983).
Ciò, all'evidenza, al fine di consentire al danneggiato quella tutela di cui l'art. 122 del Codice delle Assicurazioni private, nell'introdurre l'obbligo della copertura assicurativa della RCA, è espressione.
In conclusione, con l'entrata in vigore del d.lgs 22 novembre 2023 n. 184, salvo i casi espressamente previsti, tutti i veicolia motore azionato esclusivamente da una forza meccanicache si muovono sul suolo ma senza binari, con velocità massima superiore ai 25 km/h oppure con un peso netto massimo superiore ai 25 kg ed una velocità di progetto massima superiore ai 14 km/h e tutti i rimorchi destinati ad essere trainati dai predetti veicoli, a prescindere che siano ad essi agganciati o meno, andranno sempre assicurati.
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Sommario
La nuova definizione di veicolo soggetto all'obbligo dell'assicurazione RCA nel Codice della Strada ex d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
L'introduzione dei concetti di “utilizzo del veicolo in conformità alla propria funzione” ed “equiparazione di ogni area di possibile utilizzo” nel Codice delle Assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209)
La deroga all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile: il nuovo art. 122-bis