Responsabilità civile
RIDARE

Danno da perdita del rapporto parentale - Tabella del Tribunale di Roma (novembre 2023)

Ludovico Berti
03 Gennaio 2024

Il Tribunale di Roma ha modificato la tabella sul danno da perdita del rapporto parentale. Infatti, è stato aumentato il valore del punto ed è stato affinato il criterio dell'attribuzione del punteggio riferito all'età della vittima e del congiunto, prevedendo il cambiamento del punteggio in fasce della durata di 10 anni, in luogo di quelle precedentemente previste, che ragionavamo in fasce di 20 anni.

Il valore del punto è aumentato da €. 9.806,70 ad €. 11.356,15.

Il criterio a punti, peraltro ormai imposto dalla Cassazione, è stato affinato per rendere la liquidazione più adeguata alle circostanze del caso concreto.

Difatti, con riferimento ai fattori di influenza rappresentati dall’età della vittima e del congiunto, mentre prima il punteggio era attribuito per fasce di età più ampie (0-20; 21-40; 41-60;61-80; oltre 80), l’aggiornamento, ha affinato il criterio, prevedendo il mutamento del punteggio ogni 10 anni (0-10; 11-20; 21-30; 31-40; 41-50; 51-60; 61-70; 71-80; oltre 80).

Rimangono validi i criteri di adeguamento dell’importo risarcitorio derivante dalla moltiplicazione del punteggio per il valore del punto rappresentati dalla non convivenza con la vittima, circostanza che può essere apprezzata con una riduzione del punteggio fino ad un terzo (quando incida in modo concreto sulla esistenza di un concreto rapporto affettivo), come pure l’esclusione di bambini al di sotto degli otto mesi (come stabilito da Cass. 12987/22) e dei congiunti nati dopo il decesso del de cuius, restando invece salva la possibilità di dimostrare la sussistenza del danno futuro in ipotesi di relazione fra nascituro ed il genitore premorto alla nascita, mentre la inesistenza di altri familiari può comportare un aumento da un terzo alla metà del punteggio complessivamente conseguito.

Il danno riflesso del congiunto vittima di lesioni

La tabella, già presente nell’edizione precedente, prevede un criterio da utilizzare per la liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni (cd. danno da lesione del rapporto parentale) e comprende sia l’aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione) che quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto.

Per una equa liquidazione di tale pregiudizio si è ritenuto, come nella precedente versione, di prevedere un distinto importo per ciascuna componente del danno in esame: €. 3.474 (importo aggiornato rispetto agli €. 3.000 precedenti) per il danno all’aspetto interiore ed un importo compreso fra €. 2.450 ed €. 3.474 (importi aggiornati rispetto ai precedenti €. 2.000 ed €. 3.000) per il danno dinamico-relazionale, da attribuire in base alla presenza o meno del riconoscimento del diritto all’assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (la cd. indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento, a titolo di risarcimento, di un importo per l’assistenza futura, rilevando come “non sia la stessa cosa dover provvedere a tutta l’assistenza con attività personale o dovervi provvedere solo in parte”.

Il range è quindi previsto per consentire di tenere in considerazione la situazione concreta e viene riconosciuto solo a coloro che sono titolari dell’obbligo di provvedere all’assistenza nei confronti del danneggiato.

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