La giurisdizione del giudice ordinario e quella del Commissario per la liquidazione degli usi civici: una parola definitiva dalle Sezioni Unite

06 Dicembre 2023

La Suprema Corte ha individuato le controversie spettanti alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici di cui alla l. n. 1766/1927 risolvendo il conflitto di giurisdizione sorto con il giudice ordinario. I giudici di legittimità, inoltre, si sono espressi in merito all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 196-quater, comma 1 disp. att. c.p.c., del deposito, nell'ambito del giudizio di cassazione, del controricorso esclusivamente in forma cartacea.

Questione controversa

Trattandosi di questione di giurisdizione, manca un espresso quesito da rimettere alle Sezioni unite che, invero, automaticamente investite della soluzione di tali questioni.

Possibili soluzioni

Secondo l'impostazione tradizionale, l'astratta sussistenza di un'altra azione (indipendentemente, dunque, dal fatto che essa sia stata infruttuosamente esercitata ovvero non sia più esercitabile per prescrizione o decadenza) preclude il ricorso all'azione di arricchimento senza causa. Nondimeno, i Giudici di legittimità hanno pure evidenziato che il riferimento alla superfluità circa l'accertamento della fondatezza nel merito della domanda è stato temperato nella concreta applicazione giurisprudenziale, in forza della quale si è ritenuta esperibile l'azione in questione nel caso in cui la diversa azione, c.d. principale, sia stata disattesa perché ritenuta a priori insussistente. Ad esempio, è stato ritenuto che la proponibilità dell'azione generale di arricchimento non è esclusa dall'esperimento di altra azione tipica con esito negativo, nel caso in cui la relativa domanda sia stata respinta per carenza del titolo posto a suo fondamento (1).

(1Cass civ., sez. un., 20 dicembre 2018, n. 33012; Cass. civ., sez. un., 15 gennaio 2015, n. 605. Cass. civ., sez. un., 20 maggio 2003, n. 7894; Cass. civ., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 720.       

Rimessione alle Sezioni Unite
  • Come premesso, trattandosi di questione in tema di giurisdizione, manca una ordinanza interlocutoria contenente il quesito controverso da rimettere alle stesse.

Principio di diritto 
  • Le Sezioni Unite, con sentenza n. 33959/2023 pronunciata nella camera di consiglio del 7 novembre 2023, hanno stabilito che «appartengono alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici le controversie che abbiano ad oggetto l'accertamento degli usi civici o di diritti di uso collettivo delle terre ovvero l'accertamento dell'appartenenza di un terreno al «demanio civico»; esulano, invece, da tale giurisdizione tutte le controversie che abbiano ad oggetto l'accertamento dell'appartenenza di un terreno al demanio comunale non destinato all'uso civico (come il demanio stradale), le quali spettano alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., sez. un., n. 9820/2020; conf., ex multis, Cass. civ., sez. un., n. 720/1999)».
  • Si segnala, altresì, per completezza, che, con riferimento all'inammissibilità del solo deposito cartaceo del controricorso, i giudici di legittimità hanno confermato il pregresso orientamento giurisprudenziale affermando che «il ricorso non depositato in cancelleria in forma telematica importa la preclusione alla procedibilità del processo (in tal senso, Cass. civ., sez. un., n. 22704/2023). Ove, come nel caso in esame, sia l'intimato a non rispettare la prescrizione del deposito telematico non può che concludersi per l'inammissibilità del deposito cartaceo, salvo che nel rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 370 c.p.c. costui reiteri il deposito nella prevista forma telematica».

Le motivazioni delle Sezioni Unite
Cass. civ., sez. un., 5 dicembre 2023, n. 33959
  • La Suprema Corte ha confermato che ogni qualvolta occorra accertare la c.d. qualitas soli la giurisdizione della relativa controversia è propria del Commissario per la liquidazione degli usi civici: ciò in virtù di quanto disposto dall'art. 29 della l. n. 1766/1927 secondo cui spettano al predetto Commissario tutte le controversie attinenti l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e tutte le questioni correlate allo svolgimento delle operazioni affidate agli stessi Commissari nonché i diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una sua frazione, comprese quelle in cui la demanialità del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni siano oggetto di contestazione. In questo senso, è stato ribadito che ai privati non è consentito esperire l'azione di rivendica per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà ed il conseguente possesso del bene poiché la stessa azione è destinata ad operare soltanto al fine di recuperare i terreni ed il godimento degli usi civici da parte della collettività che ne trae beneficio (già in tal senso Cass. civ., sez. un., n. 7894/2003).
  • Conseguentemente, anche nel caso in cui sia stata esperita una domanda di rilascio di un immobile occupato sine titulo di cui sia stata contestata la relativa demanialità, è necessario preliminarmente accettare l'esistenza e l'estensione del diritto di uso civico con l'effetto che la giurisdizione è del Commissario per la liquidazione degli usi civici (Cass. civ., sez. un., n. 33012/2018).
  • Pertanto, nell'ipotesi in cui il convenuto eccepisca che il bene – di cui l'attore chiede che venga accertato l'acquisto per usucapione – rientri nel demanio ad uso civico, la giurisdizione della relativa controversia deve essere affidata alla cognizione del Commissario regionale e non al giudice ordinario poiché la questione di demanialità va risolta in via principale e non incidenter tantum. In altri termini, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste soltanto qualora l'accertamento della c.d. qualitas soli sia svolto in via meramente incidentale e, quindi, in mancanza di efficacia di giudicato (Cass. civ., sez. un., n. 605/2015).
  • Né d'altronde, potrebbe prospettarsi una differente soluzione nell'ipotesi in cui rilevi una questione che necessiti l'accertamento preliminare dell'esistenza di un diritto civico sulle terre oggetto del giudizio, sia pur in assenza di una contestazione circa la qualità del suolo (Cass. civ., sez. un., n. 17879/2016 e  Cass. civ., sez. un., n. 9829/2914).

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