Anche al rito semplificato di cognizione si applica la disciplina della nullità della citazione

La Redazione
06 Febbraio 2024

Al procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e ss. c.p.c. è applicabile la disciplina di cui all’art. 164 c.p.c. relativa alla nullità della citazione, come già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al rito sommario di cognizione.

Il n. 7 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, prevede che la citazione deve contenere l'avvertimento che la difesa tecnica è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali e che la parte può accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sussistendone le condizioni. Tale norma è richiamata dal comma 1 dell'art. 281-undecies c.p.c., per cui in caso di omissione di tali avvertimenti, posto il suddetto richiamo, si ritiene applicabile al procedimento semplificato di cognizione la disciplina di cui all'art. 164 c.p.c. relativa alla nullità della citazione ed alla possibilità di rinnovazione della stessa.

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