Inidoneità sopravvenuta e licenziamento: le “soluzioni ragionevoli” che il datore è obbligato ad adottare non possono comportare un onere sproporzionato
14 Febbraio 2024
Entro quali limiti è possibile non procedere alla riassegnazione ad un diverso posto di lavoro del dipendente divenuto inidoneo permanentemente alla prestazione in precedenza svolta? Alla luce del quadro normativo sovranazionale e, segnatamente, dell'art. 5 direttiva n. 78/2000/CE, letto unitamente agli artt. 21 e 26 CDFUE, nonché degli artt. 2 e 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, conclusa a New York il 13 dicembre 2006, il datore non può porre fine al contratto di lavoro a motivo della sopravvenuta inidoneità permanente del lavoratore a svolgere le mansioni assegnate in forza del contratto stesso, dovendo piuttosto prevedere o mantenere soluzioni ragionevoli al fine di consentire al lavoratore di conservare l'occupazione. Tuttavia, come anche chiarito dalla Corte di Lussemburgo, tale limitazione posta in capo al datore non deve intendersi in termini assoluti. Infatti, sebbene la riassegnazione a un altro posto di lavoro possa costituire un provvedimento appropriato nell'ambito delle soluzioni ragionevoli, il datore non vi sarà obbligato ove ciò imponga allo stesso un onere sproporzionato. A tale proposito, il considerando n. 21 della direttiva precitata consente di affermare che per determinare se le misure adottabili diano luogo a oneri sproporzionati, è necessario tener conto in particolare dei costi finanziari che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell'organizzazione datoriale e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni. Inoltre, occorre precisare che, in ogni caso, la possibilità di riassegnare del lavoratore presuppone la presenza di almeno un posto vacante dal medesimo occupabile. Pertanto, la nozione di “soluzioni ragionevoli” implica che un lavoratore il quale, a causa della sua disabilità, sia stato dichiarato inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni, sia riassegnato ad un altro posto per il quale presenta le competenze, le capacità e le disponibilità richieste, purché tale misura non imponga al datore un onere sproporzionato nei termini sopra indicati. |