Naspi: il beneficiario che non comunica all’INPS lo svolgimento dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo intrapresa prima della domanda, decade dalla fruizione?

Teresa Zappia
15 Febbraio 2024

L'applicazione dell'art. 11 d.lgs. n. 22/2015 anche alle ipotesi in cui l'attività sia svolta prima della domanda di Naspi non configura un caso di applicazione analogica di una disposizione legislativa eccezionale.

È applicabile la decadenza di cui all' art. 11 d.lgs. n. 22/2015 al caso in cui il soggetto non inizi una nuova attività d'impresa o lavoro autonomo durante il periodo di godimento della Naspi, ma essa sia già svolta prima della presentazione della domanda di prestazione previdenziale, dato che non potrebbe applicarsi estensivamente una norma eccezionale come quella che introduce una decadenza? 

In base a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, il lavoratore, percettore di Naspi, il quale intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricavi un reddito che corrisponde ad un certo ammontare, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività stessa.

L'art. 11 del medesimo Decreto legislativo stabilisce che il lavoratore decade dalla fruizione della Naspi anche nel caso in cui inizi un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10 prefato. Dal tenore testuale delle disposizioni richiamate si evince che la fattispecie alla quale è correlata la decadenza non è necessariamente quella di una “nuova attività” successiva al momento in cui si è iniziato a percepire la Naspi. La norma, infatti, fa genericamente riferimento al fatto che si “intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale” durante il periodo di godimento della Naspi, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Non si assisterebbe, pertanto, a una applicazione analogica di una norma eccezionale (art. 14 preleggi c.c.) nel ritenere che l'obbligo di comunicazione riguardi anche l'attività lavorativa già intrapresa prima della domanda di Naspi. Tale interpretazione rimarrebbe all'interno del perimetro testuale segnato dalle disposizioni richiamate.

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